Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 è stato pubblicato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze. Vediamo come questo accordo incide operativamente sulla gestione delle pratiche e dei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio di determinate attività in materia di commercio, edilizia ed ambiente.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, avevano l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati, quando necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune è stato assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
- rinvio alla piattaforma telematica di riferimento;
- rinvio alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
Tutti i Comuni hanno quindi provveduto ad adeguarsi così come stabilito dalla normativa vigente, e come riportato sul portale http://www.impresainungiorno.gov.it “La modulistica unificata relativa alle attività commerciali ed assimilate e all’edilizia, approvata nella Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata recepita nel portale impresainungiorno entro il 30/6 ed è disponibile per tutti i Comuni aderenti alla piattaforma. Fanno eccezione le Province Autonome di Trento e Bolzano per le quali si rende necessario l’adeguamento della normativa provinciale”.
Con l’arrivo dei moduli unici nazionali, i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, un negozio, un bar, un esercizio commerciale o effettuare lavori di ristrutturazione edilizia per la propria casa, avranno tempi e regole certi nonché una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice su tutto il territorio nazionale.
Tra le novità più importanti introdotte dal Decreto:
- non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge: ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva;
- nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni;
- sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi).
È stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge evitando formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che generavano perplessità in fase di compilazione della dichiarazione stessa.
Riassumendo possiamo dire che la modalità telematica di gestione della modulistica SUAP, garantisce:
- informazioni certe e conformi fornite dalla P.A., nonché una modulistica unificata;
- tempi di evasione delle pratiche decisamente più brevi.
In questo modo la compilazione di una SCIA risulta molto più semplice e veloce.
Da un punto di vista prettamente operativo si parte sempre dall’inserimento dei dati di input necessari alla pratica, e grazie alla procedura di integrazione con la banca dati Infocamere, è ora possibile ottenere un precaricamento dell’anagrafica dell’azienda tramite l’inserimento del suo codice fiscale.
Una volta individuata l’impresa per la quale si vuole comunicare l’inizio attività è sufficiente inserire l’indirizzo PEC ove ricevere le varie comunicazioni da parte del SUAP e procedere con la compilazione delle varie dichiarazioni e autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività.
A questo punto la pratica è pronta per essere spedita e in pochissimo tempo il sistema restituisce la ricevuta di avvenuto invio.
Elena Fanari – Centro Studi CGN