Con Circolare del 15 Settembre 2017, n. 130, l’Inps definisce i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e fornisce i requisiti utili all’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, oltre che per la concessione dell’assegno di solidarietà, in accordo con i dettami del D. M. n. 94033/2016.
Finalità del Fondo, così come definito, è quella di assicurare la tutela dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di due diverse prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
Istituito presso l’Inps con Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2014, n. 79141, il Fondo di solidarietà residuale è stato trasformato in Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in accordo con le disposizioni del Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 148.
Successivamente, con Decreto Interministeriale del 30 marzo 2016, n. 94343 è stata illustrata la disciplina del c.d. FIS che assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro:
- che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
- appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
- che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.
Sono destinatari delle suddette prestazioni i lavoratori:
- assunti con contratto di lavoro subordinato;
- compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui si richiede il beneficio di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Con particolare riferimento all’assegno ordinario, la definizione dell’Inps fa riferimento ad una prestazione ulteriore garantita dal FIS, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore di:
- lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- compresi gli apprendisti;
- nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.
La prestazione viene riconosciuta in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinaria, e in riferimento a quest’ultima, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.
Nel dettaglio, la Circolare n. 130/2017 specifica che, a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.I. n. 94343/2016, le istanze devono essere valutate secondo i criteri di cui al D.M. n. 95442/2016, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, e del D.M. n. 94033/2016 per le causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.
Viene, inoltre, ribadito che per riorganizzazione aziendale s’intende la necessità di porre in essere interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva del datore di lavoro nell’ambito di un programma finalizzato in ogni caso ad un consistente recupero occupazionale.
Diversamente, per quanto attiene alla causale di crisi aziendale, si sottolinea che essa consiste in uno stato di grave difficoltà economica dell’impresa, derivante da una situazione involutiva o negativa, riguardante il biennio antecedente la richiesta di accesso all’assegno ordinario, rilevabile da indicatori economico finanziari, quali fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento, ovvero da un evento improvviso ed imprevisto.
Posto il predetto quadro normativo, la Circolare in oggetto definisce la compatibilità dell’assegno ordinario con le altre prestazioni e istituti contrattuali.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato