Non possiedi redditi soggetti ad Irpef perché soggetti a tassazione sostitutiva e vivi in un condominio dove sono stati effettuati degli interventi di ristrutturazione. L’amministratore certifica la detrazione per la tua quota millesimale ma non puoi applicare la detrazione in quanto non hai un’imposta lorda sulla quale applicare la detrazione. L’unica cosa che pensi è che la tua detrazione sia persa. Questo è il caso concreto da cui partire per affrontare l’argomento di oggi: la cessione del credito.
In data 28 agosto 2017 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 165110/2017 riguardante la possibilità per i contribuenti che rientrano nella “no tax area” (ossia incapienti) di cedere tale credito. La Legge di Bilancio 2017, infatti, ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici possano cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Chi sono i soggetti che possono beneficiare di tale possibilità? Abbiamo già detto che i soggetti che rientrano nella “no tax area” possono beneficiarne; nello specifico sono coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lett. a), e comma 5, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il secondo gruppo di contribuenti che potrà applicare tale opzione è rappresentato dai cd. “capienti”, ossia da coloro che hanno un’imposta, o se vogliamo, da coloro che non rientrano nel precedente gruppo.
Ma perché questa differenziazione? Ci sono interventi ai quali i “no tax area” possono applicare la cessione che invece è preclusa ai “capienti?” La risposta è affermativa, non solo per la tipologia di interventi ma anche per i soggetti ai quali possono cedere il credito.
Infatti, una prima differenziazione tra i due gruppi è rappresentata dalla diversa tipologia di interventi che ammettono la cessione del credito; in particolare, i contribuenti “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente:
- agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, co. da 344 a 347, L. 27.12.2006, n. 296 effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che comportano una detrazione nella misura del 65% (art. 14, commi 1 e 2, D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito dalla L. 3.8.2013, n. 90);
- agli interventi di riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- agli interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Invece i contribuenti che hanno capienza, possono applicare la cessione solamente in caso di:
- interventi di riqualificazione energetica che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
- interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Ulteriore differenziazione è prevista anche nei confronti dei soggetti ai quali sia possibile cedere il credito. In particolare per i contribuenti “no tax area” la cessione potrà essere effettuata nei confronti di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti privati, quali esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, con esclusione delle Amministrazioni pubbliche;
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Ai contribuenti “capienti” invece la possibilità sub 3) non è prevista, consentendo la cessione solamente ai soggetti di cui ai punti 1) e 2).
Dopo aver visto a chi è consentita tale possibilità e gli interventi che consentono di cedere il credito, vediamo ora cosa sia possibile cedere. La risposta a questa domanda è identica per entrambi i gruppi dei due contribuenti, ossia potranno cedere l’intera detrazione calcolata:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a loro imputabile;
- ovvero sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la quota a loro imputabile.
Come potrà essere utilizzato il credito acquistato da parte del cessionario? È utile premettere che tale credito, prima di poter essere utilizzato, dovrà essere disponibile e tale condizione decorre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso la fattura comprensiva del relativo importo.
Il credito d’imposta acquistato è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, è utilizzabile in compensazione con modello F24 e va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il credito non venga utilizzato interamente nell’anno, la quota di credito non utilizzata può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Inoltre, se il credito viene successivamente ceduto, il successivo cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione sulla base delle rate residue, facendo attenzione che nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.
Per concludere, vediamo gli adempimenti necessari per la cessione:
- il condomino comunica all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento l’avvenuta cessione del credito (indicando i dati del cessionario) e l’accettazione della cessione stessa;
- l’amministratore comunicherà all’Agenzia l’accettazione del cessionario, i dati dello stesso nonché l’ammontare del credito ceduto; infine consegnerà al cedente (ossia a colui che ha ceduto) la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Marco Beacco – Centro Studi CGN