Quale base di calcolo dovrà adottare il contribuente per il versamento del secondo acconto Irpef se la sua dichiarazione 730, sottoposta a controllo preventivo, non ha ancora ricevuto l’esito dall’Agenzia delle Entrate?
Prima di rispondere a questa domanda, è necessario ricordare brevemente che, in tema di controlli preventivi, l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento del 9 giugno 2017, ha approvato i criteri per individuare gli “elementi di incoerenza” da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/2017.
In particolare viene previsto che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata sono individuati”:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Da ultimo, viene considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Le vigenti disposizioni prevedono che il credito risultante dalla dichiarazione (eventualmente rettificato per effetto del controllo preventivo) sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
In questa finestra temporale, però, è molto probabile che il contribuente si trovi a dover versare il secondo acconto senza aver ancora ricevuto l’esito del controllo preventivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, se l’esito sul controllo preventivo operato dall’Agenzia delle Entrate sarà fornito entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione, quale importo dovrà utilizzare il contribuente come base di calcolo il prossimo 30 novembre per determinare (e versare) il secondo acconto Irpef?
Le strade percorribili potrebbero essere le seguenti:
- Calcolare l’acconto sulla base degli importi risultanti nella dichiarazione originaria e versare l’eventuale differenza successivamente all’esito del controllo. In tal caso, il contribuente calcolerà il secondo acconto sulla base degli importi indicati nel modello 730/2017 presentato a luglio ma dovrà anche verificare che non ci siano ulteriori importi da versare dopo il controllo dell’Agenzia. In altre parole, il contribuente potrà certamente versare il secondo acconto sulla base degli importi indicati nella dichiarazione originaria ma, dopo aver avuto l’esito dell’Agenzia (con le rettifiche), dovrà rideterminare il secondo acconto e, probabilmente, versare la differenza col ravvedimento operoso.
- Calcolare l’acconto solo sulla base degli importi oggetto di rettifica. In tal caso, il contribuente dovrà attendere la modifica operata dall’Agenzia delle Entrate e, solo successivamente, calcolare (e versare) l’importo col ravvedimento.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN