L’Inail ha fornito le istruzioni operative per la compilazione e la gestione della nuova denuncia di infortunio obbligatoria, a decorrere dal 12 ottobre 2017, anche per eventi che comportino un solo giorno di prognosi, oltre a quello dell’infortunio stesso.
L’adempimento in oggetto consegue alla modifica apportata dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 2442 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che prevede, per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 86 , entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Per quanto attiene, invece, agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
A decorrere dal citato 12 ottobre 2017, dunque, l’Inail comunica che è disponibile, per i datori di lavoro assicurati all’Istituto e i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”.
Per espressa previsione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l’obbligo di legge riguardante la “Comunicazione di infortunio”, il nuovo obbligo si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, a:
- tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.);
- nonché ai soggetti a essi equiparati.
Il servizio deve essere inteso quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati che comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
A fini operativi, i datori di lavoro interessati ad ottemperare al nuovo adempimento potranno accedere, con le credenziali già in loro possesso, al nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.
Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio della “Denuncia di infortunio e malattia professionale” troveranno, all’interno di tale macrosezione, il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio”.
Per quanto attiene agli intermediari, invece, la Circolare dispone che essi, se in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, possono accedere al servizio “Comunicazione di infortunio” con le credenziali già in loro possesso.
Occorre precisare che il nuovo modulo on line sarà differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro, anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, e riguarderà le seguenti gestioni:
- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat);
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Diversamente, nel caso in cui, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, queste dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.
Occorre, infine, precisare come il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determini l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.
Al contrario, nei casi di infortuni superiori ai tre giorni è prevista, invece, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Tuttavia, la Circolare in oggetto precisa che, al fine di evitare possibili duplicazioni di sanzioni, l’applicazione della sanzione di cui al citato comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi, invece, di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della “Comunicazione d’infortunio” di un solo giorno a fini statistici e informativi o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza designati, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato