La bancarotta e la responsabilità del commercialista

A causa delle crescenti difficoltà delle imprese legate all’attuale crisi economica, negli ultimi anni i professionisti sono stati chiamati a fornire consigli e pareri sulle più opportune scelte aziendali da compiere per superare meglio la crisi o per cercare di ridurre il carico fiscale delle imprese.

In un contesto così delicato, è dovere di ogni professionista tenere un comportamento volto alla legalità per garantire il pieno rispetto delle norme civilistiche e fiscali. Nel caso in cui il professionista fornisca un consiglio poco consono o agevolativo di condotte evasive, per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 39988/2012) è configurabile a carico del professionista il reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

Dello stesso avviso è la Sentenza n. 30412 del 2011 della V sezione penale della Corte di Cassazione, che afferma che anche il terzo, estraneo alla società, può essere accusato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale se la sua condotta, dannosa nei confronti della massa dei creditori, è continuata fino alla dichiarazione di insolvenza dell’azienda incriminata.

Così, il commercialista che aiuta l’imprenditore a far fallire la società si ritrova coinvolto insieme all’imprenditore rispondendo, ex articolo 110 (della pari responsabilità) del codice penale, nel reato del soggetto proprio.

In particolare, secondo il suddetto articolo del codice penale, il reato realizzato da più soggetti viene ricostruito dalla legge in maniera oggettiva. Tutti i soggetti che hanno dato il loro contributo alla realizzazione del fatto criminoso sono sottoposti alla stessa pena, e ciò indipendentemente dalla natura fondamentale o meramente accessoria dei rispettivi apporti.

In materia di responsabilità professionale, è utile ricordare che la responsabilità del commercialista in rapporto all’impresa può assumere tre forme: responsabilità diretta, responsabilità indiretta o di controllo e responsabilità concorsuale.

Nel caso della responsabilità diretta, il professionista risponde dei reati tipici degli organi societari come amministratore di fatto, e cioè, come colui che ha esercitato i poteri tipici dell’amministratore di diritto in maniera significativa e continuativa.

Nel caso della responsabilità indiretta o di controllo, il professionista risponde nei casi in cui egli aveva un potere di controllo sul soggetto controllato (imprenditore). Questo tipo di responsabilità è tipico della figura del sindaco o revisore dei conti, in caso di omissione dei propri doveri nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso della responsabilità concorsuale (responsabilità in concorso con altri), il professionista risponde in veste di consulente. In questo caso, egli è estraneo alla compagine sociale e non ha doveri di controllo, ma risponde per il semplice fatto di avere dato consigli tecnici o tenuto comportamenti che abbiano agevolato la commissione del reato da parte dell’imprenditore.

Attenzione quindi, perché se l’imprenditore in crisi tende a porre in essere una serie di attività volte a salvare il proprio patrimonio o la propria impresa, chiedendo aiuto ai professionisti con cui collabora o a cui ha affidato un incarico professionale, il commercialista può incorrere nei cosiddetti reati propri, ossia quei reati che si caratterizzano per avere una soggettività ristretta.

Tali reati, che sono individuabili nel falso in bilancio, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta ad esempio, non possono essere commessi da chiunque, ma solamente da determinati soggetti individuati in base alla loro specifica qualifica o funzione.

Come tutelarsi allora per evitare di trovarsi nei guai?

L’ideale sarebbe quello di formalizzare per iscritto ogni questione discussa con il cliente, mediante la redazione di un apposito “verbale di riunione” e inquadrare accuratamente l’incarico professionale che si accetta tramite un mandato professionale il più dettagliato possibile che tenda ad evitare situazioni equivoche e attribuzioni di responsabilità a carico del professionista.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com