Il bonus alberghi è cumulabile con il super ammortamento

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017, ha chiarito che il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive è cumulabile con il beneficio del super ammortamento.

Si ricorda che il DM 7 maggio 2015, attuativo del Decreto legge n. 83/2014, riconosce un credito d’imposta alle imprese che realizzano interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Secondo la Risoluzione in esame, tale credito non può essere cumulabile con altre misure agevolative in vigore al momento dell’emanazione del DM 7 maggio 2015 e aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 10 del DL n. 83/2014, nonché le stesse finalità di quest’ultimo. Tra di esse rientra la detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuate sugli immobili strumentali, ai sensi dell’art. 1, co. 344-345 della Legge n. 296/2006.

Al contrario, il super ammortamento, previsto dall’articolo 1, co. 91-94 della Legge n. 208/2015, è cumulabile con il “bonus alberghi”. È infatti una misura introdotta successivamente all’adozione del DM 7 maggio 2015 e persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. La Risoluzione n. 118 lo definisce come “uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del parco beni strumentali, sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell’ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale”.

Pertanto, essendo il bonus alberghi un contributo pubblico concesso nella forma del credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 al fine di ridurre i versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali, l’Agenzia ha negato la previsione di non cumulabilità tra le due misure.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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