La compilazione del quadro E caratterizza il modello ISEE Socio Sanitario Residenze, utilizzato nello specifico per la richiesta, da parte di persone maggiorenni, di prestazioni residenziali come i ricoveri presso strutture socio sanitarie assistenziali quali RSA, RSSA, residenze protette.
Il modello ISEE Socio Sanitario Residenze può essere presentato solo se il beneficiario della prestazione è disabile o non autosufficiente.
Nel caso specifico, per il calcolo dell’attestazione ISEE si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’indicatore con una componente aggiuntiva per ciascun figlio; tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero.
Vediamo nello specifico cosa è necessario indicare nelle tre sezioni che compongono il quadro E.
Le prime informazioni da indicare nella sezione I sono il codice fiscale del beneficiario della prestazione e la data di richiesta del ricovero.
Se il beneficiario risulta già ricoverato stabilmente presso una struttura, deve essere indicata la data iniziale in cui tale ricovero è avvenuto; se invece deve ancora essere ricoverato, può essere indicata una data successiva a quella di sottoscrizione della DSU, per esempio la data in cui si presume che la persona debba essere ricoverata in casa di cura.
È necessario inoltre indicare se il beneficiario della prestazione ha dei figli che non sono compresi nel nucleo indicato nel quadro A del modello ISEE e se il beneficiario ha effettuato delle donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare sempre comprese al quadro A.
Nel caso una delle due condizioni o entrambe fossero soddisfatte, la compilazione del quadro E richiede ulteriori specifiche nelle sezioni successive II e/o III.
La sezione seconda va compilata quando il beneficiario della prestazione ha dei figli che non risultino presenti nel quadro A: è necessario indicare per ciascuno di essi il relativo codice fiscale e per ognuno deve essere calcolata una “componente aggiuntiva” da sommare all’ISEE del beneficiario della prestazione, associando la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente.
Se il figlio invece non ha presentato una propria DSU, dovrà essere compilato un apposito Foglio componente inclusivo del quadro FC9. Si renderà quindi necessario indicare per ciascun figlio i dati anagrafici, i patrimoni mobiliari e non ed eventuali redditi con le regole standard di compilazione.
Ci sono dei casi in cui il figlio può essere escluso dal calcolo dell’ISEEE Socio Sanitario Residenze del genitore:
- quando sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o autosufficienza per i figli medesimi o per un componente del loro nucleo;
- quando sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità dei figli in termini di rapporti affettivi ed economicirispetto al beneficiario della prestazione.
In entrambi i casi occorre indicare l’eventuale condizione che comporta l’esclusione, ad esempio la certificazione di disabilità, la sentenza dell’autorità giudiziaria o il provvedimento dei servizi sociali sull’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Possiamo quindi riassumere che, se il figlio non rientra nei casi di esclusione visti sopra, deve essere calcolata la componente aggiuntiva:
- se il figlio ha già presentato una sua DSU per la quale ha già ottenuto il protocollo, è sufficiente indicare gli estremi del protocollo INPS di tale DSU;
- se il figlio non ha già presentato una sua DSU, verrà aggiunto un apposito Foglio componente inclusivo del quadro FC9.
La terza sezione deve essere compilata solo se il beneficiario della prestazione ha effettuato donazioni di immobili:
- a persone non facenti parte del nucleo indicato al quadro A effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione (es. se la prima richiesta di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo per il beneficiario è avvenuta il 20/01/2016, dovranno essere indicate tutte le donazioni effettuate dopo il 20/01/2016, chiunque sia il soggetto donatario);
- in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile che non rientrino nel nucleo di cui al quadro A effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione (es. se la prima richiesta di prestazione è avvenuta il 20/01/2016, dovranno essere indicate le donazioni verso i soggetti tenuti agli alimenti a partire dal 20/01/2013);
- a persone diverse da quelle tenute agli alimenti o comunque anteriormente ai 3 anni dalla richiesta. In questo caso non è necessario compilare la tabella con i dati della donazione.
Nei primi due casi è necessario specificare per ogni cespite donato o quota di esso, il tipo di immobile (F se fabbricato; TE se terreno edificabile; TA se terreno agricolo), il Comune o lo Stato estero dove è situato, la quota posseduta dal beneficiario della prestazione al momento della donazione, la quota donata dal beneficiario della prestazione con riferimento alla quota posseduta, il valore ai fini IMU o ai fini IVIE (se all’estero) di ogni cespite donato o quota di esso ed infine il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto l’immobile in donazione.
Non devono invece essere indicate le donazioni di immobili se le stesse hanno avuto ad oggetto la sola “nuda proprietà” dell’immobile e se del diritto di usufrutto o del diritto di abitazione sia titolare un componente del nucleo del beneficiario.
Potendo l’ISEE Socio Sanitario Residenze beneficiare della scelta del nucleo ristretto, le regole viste sopra si applicano in modo analogo senza particolari distinzioni.
Michela Schiabel – Centro Studi CGN