Secondo acconto IRPEF/IRAP 2017: le conseguenze del nuovo principio di cassa

Il 30 novembre scade il termine ultimo entro cui le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES dovranno versare la seconda rata (ovvero effettuare l’unico versamento) di quanto dovuto all’Erario, a titolo di acconto sulle imposte per l’anno 2017.

Ricordiamo che il reddito può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale” ossia:

  • metodo storico: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • metodo previsionale: l’ammontare dell’acconto sarà determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso.

Di particolare rilievo appaiono su tale determinazione le conseguenze del nuovo principio di cassa introdotto dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017) per le imprese minori in contabilità semplificata.

Per il periodo di imposta 2017, infatti, le stesse imprese (definite dall’articolo 18 del DPR 600/1973) determinano il reddito applicando il criterio di cassa (vale a dire all’atto dell’effettiva percezione) oppure, tramite apposita vincolante opzione triennale, il criterio della registrazione delle fatture, il quale presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.

Con circolare 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi rispetto alle nuove disposizioni, ricostruendo al contempo l’intera disciplina normativa.

L’Agenzia espressamente dispone che il nuovo regime di determinazione del reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza, ossia per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza, ferme restando “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti” previste dal Tuir.

Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime).

Il legislatore ha dettato due regole specifiche per consentire alle imprese minori di gestire il passaggio dal regime di competenza a quello ispirato alla cassa: una tesa a evitare salti o duplicazioni d’imposta e un’altra per la gestione delle rimanenze.

Si prevede infatti che “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Inoltre, secondo quanto espressamente previsto sempre dal nuovo articolo 66 del Testo Unico, le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito dell’anno 2017 e non sono rinviabili nei futuri esercizi.

Pertanto si avrà presumibilmente come conseguenza la possibilità di chiusura dell’esercizio in perdita e quindi la necessità per le imprese interessate di determinare presuntivamente il reddito 2017 e calcolare gli acconti dovuti per il mese di novembre in base al metodo previsionale, rendendo probabilmente inutile il versamento di acconti IRPEF/IRAP per la scadenza del 30.11.2017.

L’Agenzia precisa che tale disposizione opera non solo in sede di prima applicazione del regime, ma anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.

Le imprese che dispongono di un ammontare elevato di rimanenze hanno, in alternativa, l’interesse all’opzione per la contabilità ordinaria, che da quest’anno ha un vincolo triennale ed in questo caso gli acconti di imposta non subiscono alcuna conseguenza.

Inoltre, nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.

Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicano le ordinarie regole di competenza previste dal Testo unico.

Il cambiamento di regime dalla competenza alla cassa porterà ad una modifica sostanziale del reddito anche per le attività prive di rimanenze come, ad esempio, gli agenti e rappresentanti di commercio: infatti questi contribuenti fino al 31 dicembre 2016 dichiaravano le provvigioni maturate; invece, dal 2017, dovranno computare nel reddito le provvigioni fatturate o riscosse nel 2017 e con ogni probabilità questo non avverrà per quelle maturate negli ultimi mesi dell’anno, con la conseguenza di un reddito 2017 inferiore a quello conseguito nel 2016.

Fabrizio Tortelotti