Il prossimo 18 dicembre è una data da segnare sul calendario. Scade infatti il termine per versare il saldo IMU (l’imposta sulle cd. seconde case oppure anche sulle abitazioni principali, se rientranti nelle categorie A/1, A/8, A/9) e TASI (tributo relativo alle spese per i servizi indivisibili come l’illuminazione o la manutenzione delle strade). Ecco le indicazioni per il versamento della seconda rata a saldo.
Chi è esentato dal versamento?
Sono esentati dall’IMU i proprietari delle abitazioni principali non di lusso, cioè non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a patto che risiedano e dimorino nello stesso immobile. Senza uno di tali requisiti, ed anche se non si possiedono altri immobili, si deve infatti pagare come se fosse una seconda casa sia ai fini IMU che TASI. Viene accordata l’esenzione al proprietario se sull’immobile c’è un diritto di usufrutto, il diritto di abitazione del coniuge superstite o se l’immobile è stato assegnato dal giudice all’ex coniuge: in questo caso, infatti, titolare dell’obbligo fiscale è chi ha il diritto di utilizzare l’immobile.
Sono poi dispensati i fabbricati rurali strumentali, le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperative indivise ai soci, l’immobile non di lusso appartenente al personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case possedute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l’immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressamente l’assimilazione all’abitazione principale.
Ai fini della TASI rientrano i terreni agricoli e le abitazioni principali. Se la casa è affittata l’inquilino deve pagare una quota della TASI (tra il 10 e il 30% a seconda di quanto previsto dalla delibera comunale) ma solo se non ha residenza e dimora abituale nell’immobile, altrimenti non deve nulla in quanto sarà abitazione principale. Mentre il proprietario pagherà comunque solo la quota a lui spettante senza sobbarcarsi quella dell’inquilino e senza l’obbligo di preoccuparsi di fornirgli i dati; le due obbligazioni sono infatti distinte e i due contribuenti (proprietario e conduttore) non sono tra loro coobbligati.
Quanto e come si pagherà?
Si pagherà tanto quanto la prima rata versata in giugno; tuttavia, bisogna verificare se il Comune abbia deliberato per il saldo una aliquota maggiore, che di conseguenza comporterà un maggior versamento a saldo dell’imposta.
Infatti l’attuale formulazione dell’art 13 comma 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico […]. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente “.
Si precisa che il versamento (da effettuare con il modello F24) dell’imposta NON è dovuto se l’importo della stessa è inferiore a 12 euro.
In merito al calcolo dell’imposta, si ricorda che la base imponibile sarà data dal valore catastale rivalutato del 5% e tale dato andrà moltiplicato per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell’immobile (ad esempio, per i fabbricati abitativi il coefficiente è 160 e per gli uffici 80). Alla base imponibile andrà applicata l’aliquota del proprio Comune, che è diversa per IMU e TASI. L’importo così calcolato va poi rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile (è importante precisare che sono sufficienti 15 giorni di possesso dell’immobile nel singolo mese affinché tale mese venga considerato per intero ai fini dell’imposta); l’imposta annua così calcolata va poi suddivisa tra l’acconto da versare a giugno e il saldo da versare in dicembre.
E se ci siamo dimenticati di versare entro la data ultima di scadenza?
Nessun problema, il Fisco accetta sempre i versamenti anche se effettuati in ritardo; ovviamente dovremo tenere conto del fatto che il versamento sarà maggiore in quanto l’importo dovuto dovrà essere maggiorato delle sanzioni ed interessi che andranno calcolati dalla data di scadenza del versamento a quella effettiva di pagamento.
Il ravvedimento è applicabile qualora:
- la violazione non sia già stata constatata;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Nello specifico, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per quelli da 15 a 30 giorni sale all’1,5% mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell’1,67% e per i ritardi superiori ai 90 giorni si applica la sanzione del 3,75%.
Oltre alle somme dovute e alle mini sanzioni, sono dovuti anche gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,1% dal 2017.
Marco Beacco – Centro Studi CGN