Il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto. Come comportarsi quindi per le operazioni realizzate nel mese di dicembre 2017 per le quali non è arrivata per tempo la fattura?
Il DL n. 50/2017 ha apportato importanti modifiche ai termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta e ai termini di registrazione delle fatture stesse di acquisto all’interno dei registri IVA. Infatti i rinnovati artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72, prevedono che il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto e il termine ultimo per annotare le fatture nel registro IVA acquisti sia quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento. Trascorsi i termini, un’eventuale registrazione della fattura è possibile ma non consente la detrazione della relativa imposta.
Per quanto riguarda gli acquisti “interni”, l’art. 6, co. 8-9 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi e non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, possa regolarizzare tutto entro il trentesimo giorno successivo:
- emettendo autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
- procedendo al versamento dell’imposta (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);
- presentando all’ufficio competente l’autofattura, con allegata copia del versamento.
Visto che tale procedura di regolarizzazione prevede una tempistica che porterà al superamento del termine del 30 aprile 2018 (termine ultimo per l’invio della dichiarazione IVA), si ritiene che sia possibile detrarre l’imposta nell’anno di regolarizzazione senza dover ricorrere ad una dichiarazione integrativa a favore.
Per gli acquisti intracomunitari, al contrario, non si creerà alcun contrasto tra i termini del 30 aprile 2018 e quelli previsti per la procedura di regolarizzazione. Infatti, ai sensi dell’art. 46, co. 5 del DL n. 331/93, nel caso in cui il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi intracomunitari non abbia ricevuto la fattura entro i termini di legge, dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, pertanto entro il termine del 30 aprile 2018.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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