È possibile trascrivere atti pubblici con cui beni mobili registrati o immobili vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela “superiore”. Ecco maggiori dettagli.
L’art. 2645 ter del codice civile prevede la possibilità di destinare un determinato bene mobile registrato oppure immobile, per realizzare interessi meritevoli di tutela verso:
- persone con disabilità;
- pubbliche amministrazioni;
- enti o persone fisiche.
Ciò è possibile grazie alla disposizione di cui all’art. 1322 del Codice civile che premia l’autonomia contrattuale nei casi in cui si concludano contratti che, pur non appartenendo ai tipi aventi una disciplina particolare, realizzano però interessi meritevoli di tutela.
Gli atti di destinazione hanno un limite temporale, in quanto è previsto che la loro durata non potrà essere superiore a 90 anni oppure alla durata della vita della persona fisica beneficiaria.
La trascrizione dell’atto è fondamentale, in quanto dal momento in cui è effettuata, il vincolo di destinazione del bene diviene opponibile ai terzi, anche se questi non lo conoscono.
Ancora, l’art. 2645 ter del Codice civile, prevede che i beni interessati ed i loro frutti debbano essere impiegati solo per realizzare il fine di destinazione individuato e potrebbero essere oggetto di azioni esecutive.
Per quest’ultima situazione, la norma citata richiama il primo comma dell’art. 2915 del codice civile, per cui la trascrizione dell’atto può essere opposta, se è stata effettuata in data successiva al pignoramento e solo per debiti contratti per tale scopo.
L’istituto ha una forte valenza perché permette al titolare del bene di destinare l’uso di una sua proprietà, opponendolo ai terzi e conservando il diritto di proprietà.
In un certo senso può dirsi che il vincolo di destinazione crea all’interno delle proprietà del soggetto disponente una sorta di patrimonio separato.
È importante che lo scopo per il quale l’atto è stipulato realizzi concretamente interessi superiori meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche, perché la sua assenza ne determinerebbe la nullità.
La mera citazione dello scopo, lasciato però a indicazioni generiche, non è sufficiente ad assicurare l’efficacia dell’atto di disposizione del bene, nel caso in cui fossero intraprese azioni esecutive su di esso.
Quindi, affinché il vincolo di destinazione possa esplicare i suoi effetti, occorre un elemento in più della liceità dello scopo, perché esso deve essere permeato da un fine sostanzialmente attinente a forti principi di solidarietà sociale.
In conclusione, può dirsi che l’atto di destinazione, ben fatto, rappresenta senz’altro un’opportunità per potere realizzare importanti scopi “altruistici”.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo