Che cos’è l’eredità dannosa? È possibile per il chiamato conseguire il solo legato e rinunciare all’eredità? Rispondiamo a queste domande anche attraverso un esempio pratico.
Si dice che l’eredità sia “dannosa” quando le passività superano gli elementi attivi della stessa e, di conseguenza, l’erede che decidesse di accettare puramente e semplicemente vedrebbe il proprio patrimonio personale confondersi con quello del defunto.
In tale situazione, il chiamato a cui viene devoluta ex lege o per testamento una quota dell’eredità e a cui, al contempo, viene lasciato un legato, potrebbe conseguire la sola disposizione a titolo particolare rinunciando però all’eredità. In altri termini, è previsto che il chiamato possa beneficiare del c.d. prelegato a prescindere dall’assunzione della qualità di erede.
Il prelegato è disciplinato dall’art. 661 c.c., che riconosce la piena compatibilità tra una disposizione a titolo universale e una disposizione a titolo particolare a favore di uno stesso soggetto, il quale avrà diritto di conseguire quanto previsto a suo favore dal legato e, in aggiunta, la propria quota di eredità.
Il prelegato ha carattere di legato per l’intero ammontare della successione, gravando esso stesso su tutta l’eredità e quindi anche sulla quota spettante allo stesso legatario in qualità di erede. In realtà, il nome pre-legato significa prima della divisione perché, prima di questa, l’erede beneficiato detrae dall’asse quanto stabilito (c.d. prededuzione). Per esemplificare la fattispecie, si pensi al caso in cui il defunto lascia un testamento in cui ha nominato quali eredi in pari misura i suoi tre figli: Primo, Secondo e Terzo. A Terzo lascia anche un legato di 5.000 euro. Il patrimonio ereditario è di 50.000 euro. In questo caso, a Terzo toccherà anzitutto (in prededuzione) il legato avente valore di 5.000 euro. I residui 45.000 euro del patrimonio ereditario saranno ripartiti tra i coeredi in parti eguali. Pertanto, Primo e Secondo conseguiranno 15.000 euro ciascuno, mentre la quota di Terzo ammonterà a 20.000 euro (5.000 a titolo di legato e 15.000 a titolo di erede).
Alcuni interpreti leggono delle disposizioni normative in chiave di prelegati ex lege: si pensi al diritto di uso e abitazione della casa coniugale (art. 540 c.c.) ovvero all’obbligo collatizio imposto dalla legge reciprocamente in capo ai coeredi (art. 737 c.c. che stabilisce che i figli, i loro discendenti e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da dividerli con gli altri coeredi).
Il prelegato deve essere tenuto distinto dal sublegato, che si configura invece quando
la prestazione del legato viene imposta, oltre che a carico degli eredi, a carico di uno o più legatari. Si pensi all’ipotesi di Tizio, il quale lega a Caio la proprietà di un immobile, ponendo a carico di costui l’ulteriore legato (dunque sublegato) a favore di Caietto consistente nella corresponsione della somma di 1.000 euro.
La fattispecie del sublegato, disciplinata dall’articolo 662 c.c., va necessariamente letta in combinato disposto con l’articolo 671 c.c., il quale prevede che la responsabilità patrimoniale del legatario conseguente all’adempimento del legato e di ogni ulteriore onere impostogli non può eccedere il valore della cosa legatagli. Pertanto, se obbligato è il legatario, costui risponde del legato (c.d. sublegato) comunque nei limiti di quanto ha ricevuto.
Elena Cargnel – Centro Studi CGN