L’Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in relazione al c.d. split payment, così come modificato dal D.L. 50/2017, confermando quanto precedentemente già detto e prevedendo sanzioni per la non corretta impostazione della fattura.
Lo scorso 7 novembre, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27/E, chiarisce alcuni punti del nuovo D.L. 50/2017, che ha ampliato l’assoggettamento a split payment ad altri soggetti, sempre collegati alle Pubbliche Amministrazioni.
Sono infatti obbligati all’utilizzo della “scissione del pagamento”, o split payment, tutti i fornitori, compresi i liberi professionisti dal 1° luglio scorso, di:
- Pubbliche Amministrazioni
- Società controllate dalle Pa (Ministeri, Presidenza del CdM, Regioni, Province, Comuni, UTI e Città metropolitane, Società controllate da questi)
- Società principali quotate in borsa, incluse nel FTSE MIB.
Per l’individuazione dei soggetti a cui va applicata la scissione del pagamento si deve far riferimento all’elenco pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it escludendo i gestori di pubblici servizi.
Tali soggetti, secondo quanto disposto dall’art.17-ter c. 1-quater del DPR 633/72, hanno l’obbligo, su espressa richiesta del fornitore, di rilasciare un documento che attesti l’eventuale possesso dei requisiti per l’applicazione dello split payment. La Circolare 27/E chiarisce che tale attestazione diviene rilevante in sede di prima applicazione delle novità, fin tanto che l’elenco di cui sopra non diverrà definitivo.
Rimangono escluse dalla scissione del pagamento le operazioni che si riferiscono a:
- acquisti in reverse charge
- regimi speciali Iva (editoria, beni usati, agenzie di viaggio, Legge 398/91)
- esportatori abituali
- operazioni di soli scontrini o ricevute fiscali
- operazioni che non presuppongono un pagamento da parte della P.A.
- operazioni con i dipendenti.
La predetta Circolare, oltre a fornire chiarimenti sul comportamento che le P.A. devono adottare in riferimento agli adempimenti contabili, indica anche le eventuali sanzioni applicabili ai cedenti.
Infatti, in caso di mancata indicazione sulla fattura della dicitura “scissione del pagamento” o “split payment”, è applicata al soggetto cedente (fornitore) la sanzione da 1.000 a 8.000 euro, in rettifica a quanto invece affermato dalla stessa Agenzia con la Circolare 15/2015.
La sanzione diviene applicabile dal 7 novembre.
La sanzione invece non è applicabile retroattivamente, cioè prima del 7 novembre, a condizione che l’Iva sia stata regolarmente assolta, o dal fornitore o dall’acquirente.
In caso di errore è la medesima Agenzia che impone la soluzione mediante l’emissione di una nota di accredito e la successiva emissione un nuovo documento in modo corretto.
Rita Martin – Centro Studi CGN