Con la pubblicazione del Provvedimento Protocollo 112605 del 15.06.2017 dell’Agenzia delle Entrate, e l’entrata in vigore della nuova versione del modello RLI, è stato aggiornato anche il calcolo del ravvedimento operoso da applicare qualora si registrino tardivamente contratti di locazione o pagamenti successivi.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso relativo ai contratti di locazione, vi è una novità importante relativamente alla base imponibile su cui calcolare sanzioni ed interessi; in particolare:
- Il calcolo delle sanzioni non avviene più sull’imposta di registro calcolata sulla singola annualità o sull’intero periodo a seconda della scelta della modalità di pagamento ma avviene sempre sull’intera durata del contratto;
- Il calcolo degli interessi avviene sull’imposta effettiva da versare (ovvero sulla singola annualità piuttosto che sull’intera durata a seconda della scelta della modalità di pagamento).
A seconda della tipologia di ravvedimento le sanzioni sono state così impostate:
- Ravvedimento entro 30 giorni: la sanzione è pari al 6% dell’imposta con un minimo di 20,00 euro;
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione è pari al 12% dell’imposta;
- Ravvedimento entro l’anno: la sanzione è pari al 15% dell’imposta;
- Ravvedimento entro due anni: la sanzione è pari al 17,14% dell’imposta;
- Ravvedimento oltre due anni: la sanzione è pari al 20% dell’imposta.
Il calcolo degli interessi non ha subito alcuna modifica ovvero sarà uguale all’imposta di registro per il tasso di interessi vigente (per l’anno 2017 pari allo 0,1%) per il numero di giorni di ritardo riproporzionato sul numero di giorni dell’anno intero.
Per quanto riguardo l’imposta di bollo, invece, è previsto un nuovo schema di ravvedimento:
- Ravvedimento entro 30 giorni: la sanzione è pari al 10% dell’imposta;
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione è pari al 11,11% dell’imposta;
- Ravvedimento entro l’anno: la sanzione è pari al 12,50% dell’imposta;
- Ravvedimento entro due anni: la sanzione è pari al 14,28% dell’imposta;
- Ravvedimento oltre due anni: la sanzione è pari al 16,66% dell’imposta.
Ad esempio: viene stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo dal 01.01.2017 al 31.12.2020 con un canone annuo pari a 5.000,00 euro annui; il termine ultimo per la registrazione senza incorrere in sanzione è il 01.02.2017. Si vuole pagare l’imposta annualmente.
Dovendo procedere alla registrazione tardiva il 30.10.2017, il ravvedimento da applicare ricadrà nella fascia di ravvedimento “entro un anno” quindi sarà da applicare una sanzione pari al 15% dell’imposta. La base imponibile per il calcolo della sanzione è pari a:
Imposta di registro: 5000 x 2% = 100 euro (imposta di registro dovuta)
5000 (canone annuo) x 4 anni x 2% = 400,00 euro (imposta di registro totale per i 4 anni della locazione)
400 x 15% = 60,00 euro (sanzione)
100 (imposta di registro per il primo anno) x 0,1% (tasso d’interesse vigente) x 271 (giorni di ritardo) = 0,07 euro (interessi).
Imposta di bollo: qualora il contratto contasse 7 pagine e venissero predisposte due copie:
Imposta di bollo pari a 64,00 euro
64 x 12,50% = 8 euro (sanzione imposta di bollo)
64 (imposta di bollo) x 0,1% (tasso d’interesse vigente) x 271 (giorni di ritardo) = 0,05 euro (interessi imposta di bollo).
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso relativo agli adempimenti successivi, è rimasto invariato rispetto alla normativa precedente. Il ravvedimento da applicare è il seguente:
- Ravvedimento entro 14 giorni: la sanzione è pari al 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno;
- Ravvedimento entro 30 giorni: la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta;
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione è pari al 1,6% dell’imposta;
- Ravvedimento entro l’anno: la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta;
- Ravvedimento entro due anni: la sanzione è pari al 4,28% dell’imposta;
- Ravvedimento oltre due anni: la sanzione è pari al 5% dell’imposta.
Novità: nel caso di proroghe e risoluzioni tardive di contratti in cedolare secca, la precedente normativa prevedeva sanzioni fisse pari a 50,00 euro se il ritardo avveniva entro 30 giorni, qualora si superasse tale limite la sanzione applicata era pari a 100,00 euro.
Con il nuovo provvedimento, dal 19.09.2017, a tali sanzioni fisse si applica l’istituto del ravvedimento operoso (D.L. 472/1997 articolo 13) riconducendo quindi le sanzioni stesse al seguente schema:
- Ravvedimento entro 30 giorni: la sanzione è pari a 5,56 euro (1/9 della sanzione pari a 50 euro);
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione è pari a 11,12 euro (1/9 della sanzione pari a 100 euro);
- Ravvedimento entro l’anno: la sanzione è pari a 12,50 euro (1/8 della sanzione pari a 100 euro);
- Ravvedimento entro due anni: la sanzione è pari a 14,29 euro (1/7 della sanzione pari a 100 euro);
- Ravvedimento oltre due anni: la sanzione è pari a 16,67 euro (1/6 della sanzione pari a 100 euro).
Annalisa De Franceschi – Centro Studi CGN