Chi paga in ritardo la rata di acconto del 16 giugno 2017 dovrà calcolare la sanzione applicata con le regole previste per il ravvedimento dei tributi locali. Questo permette di regolarizzare la rata dell’acconto non versata e di non incorrere in accertamenti da parte dell’ufficio tributi comunale.
In cosa consiste il ravvedimento operoso? Semplicemente nel versamento dell’imposta non versata alla quale sono sommati importi a titolo di sanzione ed interessi.
L’art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 prevede che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato […]”. Tale sanzione si applica esclusivamente nel caso di mancato pagamento dopo un anno dalla scadenza del 16 giugno 2017, ossia a partire dal 17 giugno 2018. Negli altri casi il mancato pagamento di IMU e Tasi può essere sanato con ravvedimento operoso.
La nuova lettera a-bis) dell’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificata anche dal D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 prevede che la sanzione è pari ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno dalla data dell’omissione o dell’errore (in caso di omesso o tardivo versamento) o entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (in caso di omissioni o errori dipendenti dalla dichiarazione).
Ma a quanto ammonta il minimo? Ad oggi, per le violazioni sanate entro 90 giorni la sanzione si calcola al 15%, mentre le sanzioni edittali passano dal 2% all’1% al giorno in caso di ritardo fino a 14 giorni (cd. ravvedimento sprint). Anche in caso di mancato pagamento delle imposte locali oltre la scadenza dei 14 giorni è possibile usufruire del ravvedimento IMU e Tasi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in proporzione al ritardo del versamento.
È sempre possibile beneficiare del principio del favor rei, applicando le nuove disposizioni a tutte le sanzioni irrogate o sanate nel 2016 anche se relative a violazioni riferite ad anni precedenti, come ad esempio nel caso in cui il contribuente che ha omesso di versare il saldo IMU entro il mese di dicembre 2015 può procedere al versamento entro il 15 marzo 2016 avvalendosi della sanzione del 1,67%.
Cerchiamo di sintetizzare in uno schema le percentuali che andranno applicate al mancato versamento ovvero all’insufficiente versamento.
Per i ritardatari dell’acconto IMU e Tasi 2017 si applicano le regole specifiche per il calcolo delle sanzioni delle imposte comunali.
Le sanzioni in caso di ravvedimento IMU e Tasi 2017 vengono calcolate nelle seguenti quattro modalità:
- ravvedimento sprint, sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento IMU e Tasi entro 14 giorni dalla scadenza;
- ravvedimento breve, sanzione fissa del 1,5% più interessi giornalieri per pagamento dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza IMU e Tasi;
- ravvedimento medio, sanzione fissa dell’1,67% più interessi giornalieri per pagamento dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza;
- ravvedimento lungo: sanzione fissa del 3,75% dell’importo più interessi giornalieri per pagamento dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno.
L’art. 13 comma 2 del D.Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997 prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (0,5% annuo fino al 31 dicembre 2015, 0,2% dal 01 gennaio 2016, 0,1% dal 01 gennaio 2017).
La formula da applicare ai fini della determinazione degli interessi da ravvedimento operoso è la seguente:
interessi = importo x tasso legale x (giorni di ritardo nell’anno)/365
La sanzione ordinaria per chi omette di versare IMU e Tasi entro il 16 giugno 2018 (ossia entro l’anno dal mancato versamento) è pari al 30% dell’importo dovuto a titolo d’imposta.
È importante sottolineare che ai tributi locali, come IMU e Tasi, non si applicano le due modalità ulteriori di ravvedimento operoso disciplinate dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, che prevedono la possibilità di riduzione delle sanzioni anche in caso di pagamento oltre l’anno; in tal caso è sempre consigliabile contattare l’ufficio tributi comunale per verificare se lo stesso accetti il pagamento oltre tale termine annuale.
Marco Beacco – Centro Studi CGN