Lo scorso 19 settembre è entrato in vigore il nuovo modello RLI per le registrazioni dei contratti di locazione. Tra le varie novità, nel quadro B vi è l’obbligo di indicare tutti i soggetti comproprietari, anche se non locatori, nel campo “soggetto non presente in atto”. Chiariamo quali sono le implicazioni normative di questa novità.
L’art. 26, comma 1 del TUIR dispone che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. […]” e il comma 2 specifica che “Nei casi di contitolarità, della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.”
Da qui si evince che già in sede di dichiarazione redditi tutti i comproprietari devono figurare e rispondere delle rispettive quote di possesso e di reddito fondiario, indipendentemente da chi effettivamente percepisca l’affitto.
Il contratto di locazione, tuttavia, può essere validamente concluso anche da un solo proprietario (da ultimo Cassazione civile, SS.UU., sentenza 4 luglio 2012, n. 11136).
Con l’introduzione del campo in quadro B “soggetto non presente in atto”, da barrare se quel soggetto di cui si stanno inserendo i dati, pur essendo intestatario dell’immobile (proprietario o usufruttuario), non è presente nel contratto in qualità di locatore, la novità del nuovo RLI è rilevante.
Infatti capita frequentemente che si stipulino contratti in cui a locare sia uno solo dei comproprietari; dal 19 settembre devono essere indicati sia i proprietari presenti in contratto (inserendo i dati, senza indicazioni aggiuntive) che quelli non presenti in contratto (inserendo i dati e barrando per ciascuno di essi la casella “soggetto non presente in atto”).
Ciò consente all’Agenzia la corretta imputazione della quota di possesso in fase di compilazione di quadro D (opzione cedolare), potendo far optare per cedolare secca tutti i locatori che hanno diritto, presenti o non in contratto, direttamente nel modello RLI.
In tale quadro, al campo “cedolare secca”, andrà indicato uno dei seguenti 3 codici:
- 1 (se tutti i locatori intendono optare per la cedolare secca)
- 2 (se almeno un locatore non opta per la cedolare secca)
- 3 (se nessun locatore opta per cedolare secca)
Fatto questo, ovviamente, andrà compilato indicando le specifiche opzioni di ciascun locatore.
Appare utile ricordare che tale novità avrà ripercussioni anche nelle rispettive dichiarazioni dei redditi di tutti i comproprietari.
Rita Martin – Centro Studi CGN