Tra le spese mediche detraibili vengono introdotte anche quelle sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, così come elencati nella sezione A1 del Registro nazionale dei prodotti erogati a carico del S.S.N. La detrazione però ha dei limiti: vediamo quali.
La detrazione è trattata all’art.5-quinquies del Decreto Legge 148/2017.
Gli alimenti ai fini medici speciali sono alimenti da utilizzare sotto il controllo medico e riservati a pazienti con limitata, disturbata o alterata capacità di assumere, digerire, metabolizzare e assorbire alimenti comuni o le sostanze nutrienti in esse contenute, ovvero ai pazienti con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche che non possono essere trattati con una normale dieta.
L’elenco completo di tali alimenti è disponibile qui.
C’è però una importante precisazione; infatti l’art.5-quinquies al c. 1 specifica che la detrazione è ammessa …con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti…
Dall’elenco di cui sopra, quindi, non devono essere considerati quali detraibili secondo le nuove disposizioni tutti quelli relativi ai lattanti, latte artificiale compreso.
E qui la domanda sorge spontanea: secondo la definizione sopra riportata di alimenti ai fini medici speciali, il latte artificiale per un lattante intollerante al lattosio perché non dovrebbe rientrarvi? E inoltre, servirà una certificazione medica attestante la patologia per la quale il contribuente necessita l’assunzione di tali alimenti?
Attendiamo sicuramente ulteriori chiarimenti di Prassi in riferimento.
È importante ricordare che il periodo per il quale è applicabile la detrazione è limitato all’anno d’imposta 2017 e 2018.
Rita Martin – Centro Studi CGN