Rappresentante fiscale in Italia: registrazione contabile delle fatture

Recentemente si sente sempre più spesso parlare di grandi società estere che operano in Italia per mezzo di rappresentanti fiscali. Quando deve essere nominato questo soggetto? Di cosa si occupa? Qual è la corretta modalità di registrazione delle fatture di acquisto ricevute da fornitori esteri che operano attraverso un rappresentante fiscale?

I prezzi decisamente più concorrenziali applicati dalle aziende che operano online hanno consentito negli ultimi tempi una crescita esponenziale del commercio elettronico.

I colossi dell’E-commerce che si occupano delle “vendite a distanza” il più delle volte sono grandi società estere con sede in Unione Europea o nei cosiddetti “paradisi fiscali” (ad esempio Hong Kong e San Marino).

Nel caso in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, questi soggetti sono obbligati a tassare i beni venduti nel paese di destinazione (per l’Italia la soglia prevista è pari a € 35.000). In questi casi dovranno quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).

Potrà essere nominata come rappresentante fiscale una persona fisica oppure una persona giuridica che abbia residenza o sede in Italia.

Il rappresentante fiscale si occuperà di adempiere a tutti gli obblighi IVA in Italia per conto del soggetto estero:

  • emissione e contabilizzazione delle fatture di vendita;
  • registrazione delle fatture di acquisto;
  • liquidazione e versamento periodico dell’IVA;
  • presentazione della Dichiarazione IVA annuale ed eventuali altre comunicazioni periodiche.

Ai fini della registrazione delle fatture di acquisto ricevute dai fornitori esteri occorrerà distinguere se questi risiedono in uno stato UE oppure Extra-UE.

FORNITORE UE

Acquisto effettuato da privato

Se l’acquisto viene effettuato da un cliente privato italiano, la società estera sarà obbligata ad applicare in fattura l’IVA nazionale.

Acquisto effettuato da soggetto passivo IVA

Se l’acquisto viene effettuato da un soggetto passivo IVA italiano, nel documento dovrà venire specificato che l’assolvimento dell’imposta è a carico del committente ai sensi dell’art. 17 co.2 D.P.R.633/72.

Affinché la fattura risulti emessa correttamente il documento dovrà riportare la partita IVA e la denominazione del soggetto estero oltre all’indicazione del rappresentante fiscale.

A tal proposito, la Risoluzione 21/E dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

Il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e deve essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

Nel caso in cui il fornitore estero non provveda a emettere il documento corretto entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, l’azienda italiana dovrà emettere un’autofattura (entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo), ed annotarla nei registri per regolarizzare l’operazione.

Se la fattura risulta invece regolarmente emessa, l’azienda italiana dovrà procedere con l’applicazione del meccanismo del reverse-charge, annotando il documento sia nel registro acquisti che nel registro vendite.

Nel registro acquisti dovrà essere contabilizzato il costo per l’acquisto dei beni/servizi e dovrà essere calcolata l’imposta a credito (applicando l’aliquota IVA di riferimento), in contropartita dovrà essere rilevato il debito nei confronti del fornitore estero:

merci acquisti

Contemporaneamente, per rendere neutra l’operazione, nel registro vendite occorrerà stornare interamente il debito nei confronti del fornitore. In contropartita si dovrà rilevare l’imposta a debito e movimentare un conto transitorio:

debiti fornitore

Infine dovrà essere effettuato il giroconto del conto transitorio utilizzato nella scrittura precedente e rilevato nuovamente il debito verso il fornitore estero (che corrisponderà al totale del documento ricevuto):

acquisti

Questo meccanismo permette il corretto assolvimento dell’imposta in Italia.

FORNITORE EXTRA UE

Se l’acquisto viene effettuato da un fornitore residente in uno stato Extra-UE, l’azienda che acquista i beni sarà sempre obbligata ad emettere autofattura. Anche in questo caso dovrà quindi essere annotata una scrittura nel registro acquisti e una nel registro vendite e si dovrà effettuare poi una scrittura di giroconto, come visto in precedenza.

Ai fini della trasmissione dell’Invio dati fatture per le fatture ricevute da soggetti esteri che operano per mezzo di un rappresentante fiscale sono previsti obblighi informativi appositi. Le specifiche tecniche prevedono infatti la comunicazione sia dei dati del cedente/prestatore sia degli elementi identificativi del rappresentante fiscale: in particolare la partita IVA, il codice fiscale e l’identificativo del Paese (che dovrà sempre essere IT).

Giulia Bianchet – Centro Studi CGN