Per i Caf e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730/2015, la fine del 2017 e l’inizio del 2018 rappresentano un momento particolarmente delicato, legato alla gestione dei controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
L’art. 36-ter sopra ricordato, come noto, stabilisce che “Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate”. Ne deriva che, entro il 31 dicembre 2017, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto alla verifica della corretta apposizione del visto di conformità sui modelli 730 presentati nel 2015, richiedendo la relativa documentazione utilizzata per l’elaborazione. Ma se quella dei controlli formali costituisce una “ricorrenza” ordinaria per gli operatori professionali, per quale ragione l’inizio del 2018 è così importante per i Caf e per i professionisti abilitati?
La risposta è da ricercare nel fatto che questo è il primo anno nel quale vengono applicate le “nuove” disposizioni previste per l’infedele apposizione del visto di conformità così come disciplinate dall’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997. Più degli altri anni, pertanto, sarà decisivo allontanare lo spettro dell’infedele apposizione del visto di conformità per evitare di incorrere nelle sanzioni che il legislatore ha riservato ai Caf e ai professionisti.
Va ricordato, infatti, che l’art. 39 D.lgs. n. 241/1997 prevede che l’apposizione infedele del visto di conformità implica il “pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Dal punto di vista operativo:
- l’Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di elaborazione (31 dicembre 2017 per i modelli 730/2015), invia ai Caf e ai professionisti abilitati la lista dei contribuenti per i quali è indispensabile produrre la documentazione utilizzata per l’elaborazione del 730/2015. In altre parole, se la richiesta dell’Agenzia delle entrate è finalizzata alla presentazione di documenti a supporto del visto di conformità, a differenza degli anni passati, da quest’anno, i Caf e i professionisti abilitati saranno i soli destinatari sia delle richieste del fisco sia delle “nuove” sanzioni (vedi sopra); ai contribuenti, quindi, l’Agenzia delle entrate farà pervenire soltanto le richieste relative al riscontro di elementi della dichiarazione che non comportano infedeltà del visto (si pensi ad esempio al riscontro del requisito dell’abitazione principale per la detrazione degli interessi passivi);
- i Caf/professionisti dovranno recuperare la documentazione e inviarla all’Agenzia delle entrate pena l’irrogazione della sanzione per infedele apposizione del visto di conformità sul modello 730/2015.
Non vi è dubbio che per i Caf e i professionisti abilitati (ma anche la stessa Agenzia delle entrate) questa nuova fase costituisce l’anno zero dei controlli formali sia per le implicazioni operative sia per le conseguenze finanziarie che produrrà il pagamento di imposte, interessi e sanzioni. A queste poi, va aggiunta anche quella (non meno importante) giuridica legata a possibili profili di incostituzionalità della disposizione normativa nella parte in cui sposta dal contribuente al Caf il pagamento di una somma quale espressione della capacità contributiva.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN