Contratto prestazioni occasionali in agricoltura: nuovi minimi

La nuova normativa sulle prestazioni occasionali ha vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per particolari requisiti oggettivi e per le attività lavorative rese da particolari soggetti. Chiariamo come viene disciplinato il settore.

Occorre dapprima considerare il requisito occupazionale da rispettare: massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per il computo dei dipendenti, i part-time/intermittenti si computano in proporzione mentre gli apprendisti, inizialmente ricompresi, sono stati esclusi con messaggio INPS n. 2887 del 12 luglio scorso.

Per il computo dei dipendenti si fa riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di inizio lavoro con le prestazioni occasionali.

Una delle specificità riservate al settore agricolo è invece il tipo di lavoratori utilizzabili. Infatti il contratto potrà essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con:

  • pensionati sia di vecchiaia che di invalidità;
  • studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università;
  • disoccupati e percettori di integrazioni al reddito.

Questi soggetti, inoltre, non devono risultare iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e non devono avere in corso, né aver cessato da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) con il committente.

Inoltre vige la particolarità del compenso orario per il prestatore di lavoro, che non è quello vigente per gli altri utilizzatori bensì quello definito dai contratti di lavoro collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale (ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti) ossia:

  • area 1: 9,65 euro (specializzati e specializzati super);
  • area 2: 8,80 euro (qualificati e qualificati super);
  • area 3: 6,56 euro (comuni).

Sono invece identiche agli altri settori le aliquote relative ai contributi Inps (33%) e ai premi Inail (3,5%) nonché il costo aggiuntivo per oneri di gestione Inps (1%).

Il messaggio 2887 del 12.7.2017, infatti, ha specificato che “la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).”

Le parti (utilizzatore e lavoratore) tuttavia possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.

Anche in tal caso l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Nel settore agricoltura la durata della prestazione può essere riferita solo a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Inoltre i limiti di utilizzo e di retribuzione con i nuovi voucher sono differenti e riproporzionati sulla base del compenso orario minimo attualmente previsto:

  • i lavoratori dell’area 1 possono prestare lavoro occasionale per un massimo di 330 ore annue;
  • i lavoratori agricoli dell’area 2 per un massimo di 360 ore annue;
  • i lavoratori dell’area 3 per un massimo di 383 ore annue.

Come per la normativa generale sulle prestazioni occasionali (ex voucher), ogni prestatore può ricevere non più di 5.000 euro (netto incassato) all’anno, con un limite di 2.500 euro per singolo utilizzatore; quest’ultimo, a sua volta non può erogare più di 5.000 euro di compensi all’anno sommando tutto il personale assunto con le prestazioni occasionali.

Specificamente per le assunzioni del settore agricolo, il datore può superare il suo limite di 5.000 euro totali di un’ulteriore 25% in più, essendo assunzioni dirette a categorie cosiddette “svantaggiate”.

In caso di superamento dei limiti, il rapporto di lavoro viene convertito in rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze del caso.

Fabrizio Tortelotti