In quali casi è ammessa la deducibilità dell’assegno periodico corrisposto al ex-coniuge? In quali casi, invece, la deduzione non è prevista? Quali effetti ha la corresponsione dell’assegno di mantenimento per i due ex coniugi?
Secondo la disposizione contenuta nel Tuir la deduzione dal reddito complessivo delle somme corrisposte all’ex-coniuge è ammessa fino a concorrenza del reddito complessivo. A condizione, tuttavia, che l’obbligo sia contenuto all’interno di un provvedimento giurisdizionale che abbia sancito la separazione legale ed effettiva, l’annullamento, lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non solo. A norma dell’art. 6 co. 3 della L. 10.11.2014 n. 62 le statuizioni patrimoniali rilevanti ai fini fiscali potranno essere contenute anche all’interno di una convenzione di negoziazione assistita. La Legge citata, infatti, ha parificato gli accordi raggiunti a seguito di una convenzione di negoziazione ai provvedimenti di natura giudiziale in tale materia.
È indubbio che trattasi di un beneficio introdotto dal legislatore al fine di alleggerire il rilevante peso economico indotto dalle statuizioni patrimoniali a seguito dell’interruzione dei legami matrimoniali. A tal proposito giova precisare che l’obbligazione al mantenimento è disposta dal Giudice quando il coniuge, “a cui non sia stata addebitata la separazione” e che sia privo di adeguati redditi, non sia in grado di assolvere autonomamente al proprio mantenimento (art. 156 c.c.). Per l’effetto di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione il diritto all’assegno e il relativo importo, prima funzionale al mantenimento del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, è stato subordinato all’inadeguatezza dei redditi e all’impossibilità oggettiva di procurarseli (Cass. Civ., 10.05.17, n. 11504).
La deduzione dell’assegno di mantenimento non compete esclusivamente per gli importi in linea capitale corrisposti all’ex coniuge ma anche per le somme erogate a titolo di “contributo casa”. Ossia a quegli importi, disposti dal giudice, destinati al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese condominiali dell’abitazione in cui l’ex coniuge abbia conservato il diritto di abitazione. L’ammontare dell’importo deducibile, in mancanza di una precisa individuazione all’interno della sentenza, andrà stabilito per relationem ovvero sulla base delle effettive spese affrontate dal coniuge beneficiario. La deducibilità, nel caso in cui il contributo casa sia disposto per le spese relative all’immobile in cui vi risiedano anche i figli, è limitata al 50% dell’importo versato (Circ. 17/E/2015 che ha recepito la sentenza n. 13029/13 della Corte di Cassazione).
Il beneficio de quo è previsto anche per le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat a condizione che il Giudice, all’interno del provvedimento, abbia previsto un meccanismo di adeguamento automatico (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 448/E/08). In tale caso sarà utile al fiscalista utilizzare il sistema di calcolo automatico offerto dall’istituto statistico italiano: https://rivaluta.istat.it/.
L’esigenza di certezza degli oneri detraibili (e deducibili), altrimenti lasciata alla volontà del contribuente (Cass. Civ., 10 maggio, n. 10323), è altresì rispettata nella previsione dell’indeducibilità di quelle somme, oggetto di una corresponsione volontaria tra i coniugi, che non abbiano trovato fondamento nel provvedimento del Giudice. Sono, infatti, esclusi gli “assegni volontari”.
Sono parimenti ammesse al beneficio in questione le somme corrisposte a titolo di arretrati in ossequio al principio di cassa. A tal proposito, giova sottolineare che l’importo annuo deducibile massimo, nel quale, pertanto, non concorrono gli importi corrisposti a titolo di arretrati, va calcolato in base a quanto disposto all’interno del provvedimento. I cui effetti, in mancanza di statuizione di segno diverso da parte del Giudice, decorrono a partire dalla data della domanda. Corrispondente, nel procedimento di separazione, con il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale.
Di diverso tenore, invece, l’esclusione della possibilità di dedurre dal reddito gli importi periodici corrisposti per il mantenimento dei figli. A norma dell’art. 3 del Dpr. 04.02.1988 n. 42, se nel provvedimento dell’Autorità giudiziaria non è presente alcuna distinzione tra quanto destinato ai figli e quanto destinato al coniuge, si presume deducibile, indipendentemente dal numero dei figli, la quota del 50% totale.
La ratio dell’esclusione della quota riferita al mantenimento dei figli si giustifica sulla base di uno dei principi cardine del diritto tributario ovvero: l’incumulabilità di più benefici fiscali.
Infatti, per i figli che non percepiscano un reddito superiore a € 2840.51 (limite che, a partire dal primo gennaio 2019, per coloro che vantino un’età inferiore a 24 anni, verrà aumentato a € 4000 come previsto dall’ultima Legge di Bilancio) è già possibile fruire della detrazione prevista per i familiari a carico. Inoltre, rispetto a quanto corrisposto all’ ex-coniuge che costituisce, per quest’ultimo, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente a norma dell’art. 50 co. 1, lett. I, Tuir, quanto corrisposto ai figli è per questi ultimi reddito esente.
Infine, l’assegno di mantenimento versato all’altro coniuge in un un’unica soluzione, il c.d. assegno una tantum, costituendo una sorta di transazione operata tra le parti in ordine alla loro previgente situazione patrimoniale, se da un lato non costituisce per il percipiente reddito da indicare in dichiarazione, dall’altro non potrà essere indicato per l’erogante quale onere deducibile (Cass. Civ., 22.11.02, n. 16462). Nemmeno se pagato a rate (Agenzia Entrate, Risoluzione n. 153/E/09).
Da ultimo chiariamo, seppur brevemente, cosa sia necessario richiedere al contribuente al fine di avallare le deduzione da indicare, rispettivamente, nel 730/18 al rigo E22, nel modello Redditi al rigo RP22. Alla luce di quanto stabilito dalla Circolare n. 7E del 4 aprile 2017 e della recente esperienza maturata durante la campagna 36 ter nella documentazione necessaria ai fini dell’apposizione del visto di conformità, andranno richiesti e sottoposti a controllo:
- sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se prevista, la rivalutazione di tale importo;
- bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati. In quest’ultimo caso si precisa la necessità di farsi rilasciare una copia del documento d’identità del percipiente;
- nel caso di “contributo casa”: contratto d’affitto o documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’assegno all’ex-coniuge.
Giuliano Marin – Centro Studi CGN