A seguito della riforma ISEE entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, oltre all’ISEE standard o ordinario, sono state configurate più tipologie di ISEE in situazioni specifiche, diverse in ragione della prestazione sociale agevolata che dev’essere richiesta, delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo familiare; tra queste si colloca anche l’ISEE Minorenni. Vediamo di cosa si tratta, quando può essere predisposto e quali sono le regole per la compilazione.
L’ISEE Minorenni è l’indicatore della situazione economica equivalente richiesto al fine di ottenere prestazioni sociali agevolate rivolte a soggetti minori d’età ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che siano figli di genitori non coniugati e non conviventi.
Ai fini del calcolo dell’ISEE Minorenni si deve prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
Dalla definizione appena fornita si desumono chiaramente le due condizioni che devono concorrere per poter predisporre un ISEE Minorenni:
- la prima, naturalmente, è che l’agevolazione richiesta sia rivolta a soggetti minori;
- la seconda è che i genitori del minore non siano coniugati tra loro e non siano conviventi, cioè uno di essi non sia presente nel nucleo familiare.
In merito, le regole di compilazione dell’ISEE Minorenni prevedono che il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, che ha riconosciuto il figlio, venga integrato nel nucleo familiare dello stesso, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo perché versa in una delle situazioni di seguito riportate, tassativamente indicate dalla norma:
- è coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- ha figli con persona diversa dall’altro genitore;
- è tenuto da provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 333 c.c., un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- è stata accertata, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la sua estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Se il genitore non convivente versa nella prima e/o nella seconda delle prime due situazioni indicate nell’elenco di cui sopra, nell’ISEE Minorenni si deve tenere conto della sua situazione economica (redditi e patrimoni). Si integra quindi l’ISEE standard del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.
Se invece il genitore non convivente si trova in uno degli ultimi tre casi elencati e non rientra nel nucleo del figlio minorenne, i suoi redditi e patrimoni non vengono presi in considerazione, in altre parole non rilevano ai fini del calcolo dell’ISEE Minorenni, che in questo caso coincide quindi con l’ISEE ordinario.
Infine, se il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie elencate, solo ai fini del calcolo dell’ISEE Minorenni, viene attratto nel nucleo del figlio minore e l’indicatore verrà determinato tenendo conto anche di tale genitore come componente aggregato del nucleo familiare.
Concludiamo evidenziando che, se i genitori del minore per il quale viene richiesta la prestazione agevolata sono tra loro coniugati, non coniugati ma conviventi, legalmente separati ovvero nel caso di genitore deceduto o genitore che non ha riconosciuto il figlio, non può essere predisposto un ISEE Minorenni ma si applicano le regole dell’ISEE ordinario.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN