Cessione gratuita di medicinali: novità della Legge di bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 è intervenuta sulla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 (nota anche come Legge anti sprechi) ampliando il raggio d’azione delle agevolazioni fiscali in favore di coloro che effettuano donazioni e distribuzioni di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale.

Rispetto alla Legge “anti sprechi” che includeva soltanto le eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici, con la Legge di bilancio 2018 rientrano nelle agevolazioni le cessioni di “altri prodotti” quali:

  • i medicinali;
  • gli articoli di medicazione;
  • i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

I medicinali destinati alla donazione, secondo quanto riportato nella Legge di bilancio 2018, devono essere “medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale”. Tale categoria comprende:

  • i medicinali soggetti a prescrizione;
  • i medicinali senza obbligo di prescrizione;
  • i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti.

In cosa consiste l’agevolazione fiscale?

La donazione di tali prodotti, se avvenuta gratuitamente nei confronti dei donatari previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 166/2016 (tra cui gli enti del terzo settore), beneficia della disapplicazione della presunzione di cessione ai fini IVA ex art. 1 del DPR 441/97 e della detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (non si applica infatti l’art. 85, comma 2 del Tuir per cui tali beni ceduti gratuitamente non sono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e non producono ricavi).

Affinché si possa godere dell’agevolazione fiscale di cui sopra, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
  • il donatore deve trasmettere agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guarda di Finanza competenti, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, una comunicazione telematica riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione per ognuna di esse dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto e del valore dei beni ceduti calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. Tale comunicazione non va predisposta in caso di comunicazione di cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e in caso di cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
  • l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una dichiarazione trimestrale recante gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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