Il visto di conformità o visto leggero rappresenta un’importante attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie, permettendo ai contribuenti di compensare crediti con l’Erario per importi superiori a 5.000 euro annui e/o ottenere rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro o, nel caso di presentazione del modello 730, di definire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
Il visto di conformità può essere apposto solo da alcune tipologie di professionisti:
- gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti entro il 30 settembre 1993 ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub categoria tributi, in possesso di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o del diploma di Ragioneria;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Per l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164 del 1999, i professionisti interessati devono presentare alla DRE territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale apposita istanza, il cui modello di comunicazione si diversificherà a seconda che sia presentata in qualità di professionista individuale, di associato di uno studio professionale o di società di servizi.
Come da modello predisposto dalla DRE competente tale comunicazione riporterà:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Per l’apposizione del visto, inoltre, il professionista deve essere già in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (Entratel).
Alla comunicazione devono essere allegati:
- copia della polizza assicurativa(massimale non inferiore a 3.000.000 di euro);
- dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del D.M. 164 del 1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione(e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 allegando la fotocopia di un documento d’identità.
Qualora il professionista volesse optare anche per il rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni 730, dovrà allegare apposita istanza denominata modello di comunicazione “opzione 730”.
La documentazione può essere trasmessa alla DRE di competenza tramite PEC, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano.
In merito al rinnovo, i professionisti abilitati già iscritti nell’elenco informatizzato sono esentati, al momento del rinnovo della copertura assicurativa, dalla presentazione di una nuova domanda redatta secondo l’art. 21 del D.M. 164 del 1999.
Nel caso in cui il professionista abilitato intenda mantenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato, deve provvedere entro trenta giorni dalla data di scadenza della polizza (art. 21, comma 3, D.M. 164/99), a far pervenire preferibilmente via PEC alla DRE competente:
- copia della polizza assicurativa adeguata alle nuove condizioni previste dalla norma (DL n. 50 del 2017 per i crediti utilizzati in compensazione; 7 quater, comma 32, del DL n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016 per rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro) e quietanza di pagamento del premio;
- attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 allegando la fotocopia di un documento d’identità, della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza;
- la comunicazione con la quale esprime la volontà di apporre il visto di conformità anche alle dichiarazioni 730.
Nel caso in cui il professionista contragga una diversa polizza assicurativa (nuova compagnia assicurativa o stessa compagnia con numero di polizza differente) rispetto a quella precedentemente comunicata, è necessario trasmettere copia della stessa oltre alla relativa quietanza di pagamento.
Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa; pertanto, dovrà aver cura di verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.
In mancanza di continuità, infatti, non si configurerebbe un rinnovo ma una nuova polizza con un nuovo periodo assicurativo e pertanto l’errore commesso nel periodo “scoperto” non risulterebbe garantito.
Qualora il professionista ometta di trasmettere la documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, sarà sollecitato da parte della DRE a provvedervi tempestivamente, con l’avvertenza che in mancanza di regolarizzazione il professionista non è legittimato ad apporre il visto, ed eventuali visti apposti successivamente alla scadenza della precedente polizza sono da considerarsi irregolari.
Qualora il professionista non ottemperi alla successiva richiesta formale di sanare la posizione entro il termine di quindici giorni sarà cancellato dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.
Marco Canese – Centro Studi CGN