I modelli dichiarativi, le comunicazioni e i modelli di versamento devono essere conservati elettronicamente tenendo conto dell’anno di produzione e di trasmissione dei modelli stessi. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, riprendendo quanto già affermato nei recenti documenti di prassi.
Infatti, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46 del 2017 aveva precisato che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”. Al fine di esemplificare meglio la problematica in essere, l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 46 sopra evidenziata aveva anche precisato che “Un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017” (invero, entro il 31 gennaio 2018, per effetto della proroga stabilita dall’articolo 1, D.P.C.M. 26 luglio 2017).
Adesso, con la risoluzione n. 9/E del 2018, l’Agenzia definisce in modo ancora più nitido il suo orientamento in tema di conservazione, precisando ancora una volta che, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione, occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. A titolo esemplificativo, precisa l’Amministrazione finanziaria, “per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN