Belle novità per i neo papà: da quest’anno, infatti, hanno diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Infatti, con il disposto dell’articolo 1, comma 354 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. Legge Finanziaria per il 2017, viene sancita la proroga del congedo obbligatorio, previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, a favore dei padri lavoratori dipendenti, per le nascite, le adozioni o gli affidamenti, avvenuti nell’anno 2018.
Nel dettaglio, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, i papà lavoratori dipendenti dovranno astenersi obbligatoriamente dal lavoro per 4 giorni, alla nascita e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione o affidamento.
In aggiunta, i lavoratori padri potranno godere di un ulteriore giorno di congedo facoltativo alternativamente ad una giornata di astensione obbligatoria a favore delle madre.
A favore del padre adottivo o affidatario, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre (e quindi non derivato dai diritti della madre) e spetta comunque indipendentemente dall’obbligo di astensione della madre e dal relativo diritto al congedo di maternità.
Diversamente da quanto statuito per il congedo di maternità, che sanziona penalmente la mancata astensione obbligatoria della madre, le norme a beneficio dei lavoratori padri non prevedono sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro nel caso in cui il congedo qui in esame non sia fruito e ciò, in particolare, perché il datore di lavoro potrebbe non trovarsi nelle condizioni di conoscenza della sopravvenuta paternità.
È opportuno, quindi, ricordare che, il padre, in caso di godimento del congedo obbligatorio:
- manterrà tutti i diritti e tutte le tutele scaturenti dal rapporto di lavoro;
- non sarà soggetto ad alcuna decurtazione rispetto all’anzianità di servizio;
- non subirà riduzioni in merito all’anzianità contributiva e pensionistica (è riconosciuta la contribuzione figurativa);
- godrà delle tutele previste per le maternità (non potrà essere licenziato ed eventuali dimissioni dovranno essere convalidate presso le competenti ITL).
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, con l’applicazione delle disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.
Con riguardo all’accesso al beneficio, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Successivamente, il datore di lavoro comunicherà all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso mensile Uniemens, per le quali, si sottolinea non è ammesso il godimento frazionato ad ore (rispetto invece a quanto previsto dalle lavoratrici madri).
L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori del congedo e la riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
Per l’anno 2018, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo facoltativo, tuttavia, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.
Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo, allegando alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato