È ancora possibile richiedere gli arretrati del bonus asilo nido 2017. L’Inps, infatti, ha chiarito che entro il 31 marzo 2018 è possibile integrare le domande del bonus asilo per il 2017 con i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ecco le istruzioni operative.
Con messaggio del 1° Marzo 2018, n. 952, l’Inps fornisce precisazioni in merito al rilascio della nuova funzionalità per l’integrazione delle domande per l’accesso al c.d. bonus asili nido per l’anno 2017, istituito dall’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017).
L’intervento, disposto per l’anno 2017 allo scopo di sostenere i redditi delle famiglie, prevedeva un buono del valore di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità, per i nati a partire dal 1° gennaio 2016, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’istituzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017, n. 90.
A seguito dell’emanazione di tali provvedimenti, l’Istituto, con circolare del 22 maggio 2017, n. 88, ha provveduto a delineare nello specifico le istruzioni operative per il complemento della richiesta del bonus asili nido, diversificandone i requisiti di accesso in base al beneficio di cui si fa domanda.
In particolare, con la citata circolare sono state date disposizioni per la gestione della fase transitoria dal 1° gennaio 2017 al 17 luglio 2017, data di rilascio della procedura di acquisizione della domanda, prevedendo due diverse modalità di presentazione e gestione riferite alle due fattispecie di minore con frequenza scolastica compresa tra gennaio e luglio 2017 (mesi per i quali il richiedente era già in possesso di documentazione di spesa) e di minore frequentante per il periodo settembre-dicembre 2017.
In ragione dell’impossibilità degli utenti di procedere in tempi utili all’allegazione dei documenti necessari ad ottenere il contributo per le mensilità settembre-dicembre 2017, all’esito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all’anno 2017, avvenuta il 31 dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame giustificate dall’impossibilità di entrare in possesso della documentazione di spesa richiesta per il suddetto periodo.
Pertanto, a far data dal 2 marzo 2018 e improrogabilmente sino al 31 marzo 2018, è stata disposta una nuova funzionalità che consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la suddetta documentazione relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che abbiano omesso di indicare le relative mensilità nella domanda, accedendo al menù “Allegati Domande” della propria area riservata.
Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire, saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti, anche i periodi non inseriti all’atto della domanda. La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà successivamente resa disponibile alla Struttura territoriale per la fase istruttoria.
Occorre, inoltre, precisare che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato “respinta”, sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di variazione”. Solamente una volta ripristinato lo stato “da istruire”, il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato