Il contribuente che intende definire sia carichi affidati alla riscossione nel 2000-2016 sia carichi affidati nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2017 farebbe bene a utilizzare distinti modelli anziché utilizzare un solo modello DA 2000/17 come suggerito dall’Amministrazione finanziaria. Ecco perché.
Le principali difficoltà riguardano:
- il numero massimo delle rate concedibili;
- la scadenza di versamento delle stesse prevista per la definizione agevolata dei ruoli affidati alla riscossione nei due distinti ambiti temporali.
In merito al primo aspetto, infatti, va detto che nel modello DA 2000/17 è prevista la presenza di una sola casella per la scelta dei pagamenti rateali ma, mentre per i carichi riferiti al periodo 2000-2016 il numero di rate previste è al massimo di tre, per i carichi 2017 il numero delle rate è pari a cinque.
Per ciò che riguarda il secondo aspetto, inoltre, va ricordato che sono diversi anche gli importi e le date delle singole rate di pagamento.
L’Agenzia delle entrate, in merito alle questioni sopra riportate, ha precisato che:
- qualora il modello DA 2000/17 sia stato compilato per la definizione sia dei carichi affidati agli agenti per la riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2016, sia dei carichi affidati nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, sarà l’Agenzia a dover determinare le somme dovute per la definizione agevolata «… secondo il numero delle rate che la legge prevede differenziato sulla base del periodo di affidamento del carico indicato e nel rispetto della soluzione rateale indicata dal contribuente nell’apposita sezione del modello DA 2000/17»;
- qualora il contribuente intenda avvalersi di un «numero massimo di rate», sarà sempre l’Agente della riscossione a predisporre un primo piano di pagamento che prevede cinque rate, per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, e un secondo piano di tre rate per i carichi affidati all’Agente per la riscossione nel periodo dal 2000 al 2016.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non tiene conto di alcune anomalie che potrebbero manifestarsi qualora il contribuente indichi nel modello un numero di rate superiore al massimo previsto per la specifica tipologia di carico. In tale situazione, afferma l’Agenzia delle entrate, le istruzioni al modello DA 2000/17 prevedono che «il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico».
Ne deriva che, se nel medesimo modello nel quale sono indicate entrambe le tipologie di carichi, il contribuente richiede il pagamento in quattro rate per i ruoli affidati nel periodo 2000-2016, il pagamento della definizione degli stessi verrà comunque ripartito in tre rate, essendo prevista la rateizzazione in massimo tre rate.
Qualora il contribuente non indichi alcuna opzione, il pagamento deve intendersi come richiesto in un’unica soluzione per entrambe le tipologie di carico. Pertanto, le scadenze per il pagamento del carico saranno:
- unica rata con scadenza 31 luglio 2018, per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- unica rata con scadenza 31 ottobre 2018 per i carichi affidati nel periodo 2000-2016.
Intendiamoci, la gestione sopra descritta non comporta particolari complicazioni per il contribuente, ma è evidente che la soluzione unica per la scelta delle rate implica l’impossibilità per il contribuente di scegliere rate diverse a seconda del piano e delle “proprie tasche”. In altri termini, non sarebbe possibile, ad esempio, per il contribuente scegliere di pagare in cinque rate i carichi 2017 e optare per il pagamento in un’unica soluzione dei carichi relativi al 2000-2016 se adotta la compilazione unica del nuovo modello per la definizione agevolata.
La soluzione più semplice per il caso sopra descritto rimane quella di predisporre due distinti modelli DA 2000/17 al fine di indicare le due distinte scelte. Infatti, soltanto questa soluzione permette al contribuente di poter effettuare il versamento scegliendo distinte opzioni, che altrimenti gli resterebbero precluse se optasse per la presentazione di un unico modello DA 2000/17.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN