Sono compatibili la deduzione dal reddito dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, badanti) e la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale? La risposta è affermativa e in questo articolo riepiloghiamo gli aspetti salienti dei due istituti giuridici.
La deduzione compete per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (rigo E23 mod. 730/2018). Sono quindi deducibili i contributi versati a favore di colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane. Si tratta di una norma di favore spettante anche nel caso in cui il servizio domestico o l’assistenza sia effettuata in favore di un familiare, anche non fiscalmente a carico, del datore di lavoro.
La misura dell’agevolazione è fissata nel limite massimo di euro 1.549,37 considerando solo la parte di contributo rimasta a carico del datore di lavoro, vale a dire senza considerare quella a carico del collaboratore domestico/familiare.
Il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori domestici deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale predisposti dall’Inps con le seguenti modalità:
- tramite bollettino MAV;
- rivolgendosi ad uno degli aderenti al circuito “Reti amiche”;
- on line sul sito dell’INPS nella apposita sezione Servizi Online – portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici, utilizzando la carta di credito;
- telefonando al Contact Center dell’Inps utilizzando carta di credito.
È il caso di precisare quanto segue:
- i beneficiari della deduzione sono esclusivamente i datori di lavoro. Ne consegue che l’agevolazione non può essere usufruita nell’ipotesi in cui il datore di lavoro risulti essere un familiare fiscalmente a carico del contribuente. Pertanto, nel caso in cui datore di lavoro risulti essere la moglie fiscalmente a carico del marito, quest’ultimo non potrà usufruire, nella propria dichiarazione dei redditi, della deduzione per l’onere in oggetto;
- per via del principio di cassa, è possibile dedurre dal reddito i contributi versati nell’anno di imposta anche se riferibili a periodi precedenti.
La detrazione per addetti all’assistenza personale (rigo E8-E10 codice 15) è riferita ai soggetti che non sono in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, i quali possono fruire di una detrazione per le spese sostenute per le badanti (sono escluse le colf per le quali è previsto un diverso inquadramento contrattuale).
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che, ad esempio, non sono in grado autonomamente di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti e che necessitano di sorveglianza continua. Si tratta di una condizione risultante da certificazione medica e deve essere ricollegabile ad una particolare patologia.
La disciplina dell’istituto in esame prevede quanto segue:
- la detrazione del 19% si calcola su un importo non superiore ad euro 2.100,00;
- il reddito complessivo del contribuente non deve essere superiore ad euro 40.000,00;
- l’importo massimo detraibile deve essere considerato con riferimento ad un singolo contribuente prescindendo dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza: per esempio, se l’assistenza è rivolta allo stesso contribuente e a un suo familiare, la detrazione massima ammonta sempre a euro 2.100,00; se più familiari sostengono la spesa per lo stesso congiunto il limite massimo detraibile è sempre di euro 2.100 da ripartire tra i familiari;
- la detrazione spetta sia per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale che per quelle sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile anche se non fiscalmente a carico (coniuge, figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati, discendenti dei figli, genitori e ascendenti più prossimi, fratelli e sorelle, suoceri, generi/nuore);
- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa che può essere anche diverso dal titolare del contratto di assunzione del personale addetto all’assistenza.
Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che il contribuente conservi la ricevuta di spesa rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza riportante i seguenti elementi:
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto nei cui confronti viene prestata l’assistenza nel caso in cui sia un familiare del soggetto che effettua il pagamento;
- le informazioni specifiche sulla natura del servizio reso.
Sono detraibili le spese per le prestazioni di assistenza rese da case di cura o di riposo e da cooperative di servizi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN