Uno dei dubbi più ricorrenti quando si elabora un modello 730 riguarda la ripartizione tra i genitori della detrazione per figli a carico e la suddivisione dei relativi oneri deducibili e detraibili, vale a dire se la percentuale di imputazione deve essere obbligatoriamente identica. Ecco i chiarimenti sulla questione.
La percentuale di imputazione non deve essere identica, perché i genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuiti a ciascuno.
Secondo le norme del TUIR (ex art. 12), ai contribuenti spettano le detrazioni dall’imposta lorda per i seguenti familiari:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, compresi gli uniti civilmente;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge o l’unito civilmente legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.
Per essere considerati fiscalmente a carico, il coniuge e i figli non devono aver percepito, per l’anno 2017, un reddito superiore a euro 2.840,51 a prescindere dalla convivenza con il dichiarante e dalla residenza in Italia. Per quanto concerne i figli si prescinde anche dall’età, dalla dedizione allo studio o al tirocinio gratuito e dallo stato fisico (es. inabilità permanente al lavoro).
Non sussiste alcuna correlazione tra le detrazioni per figli a carico e le detrazioni per oneri sostenuti per familiari a carico. Vuol dire che i genitori possono beneficare della detrazione per figli a carico in misura pari al 50% e allo stesso tempo possono imputarsi le spese per oneri detraibili intestati a quei figli in ragione dell’effettività della spesa sostenuta (per esempio il 100% della spesa per un solo genitore). È anche possibile per uno dei due genitori detrarre o dedurre l’ammontare della spesa sostenuta anche se la percentuale relativa alla detrazione per quel figlio a carico è pari a zero. In quest’ultimo caso è necessario che venga indicato nel quadro “Coniuge e familiari a carico” il codice fiscale del figlio omettendo solo l’indicazione della percentuale di detrazione spettante.
Le spese per le quali compete la deduzione dall’imponibile anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico sono le seguenti:
- contributi previdenziali ed assistenziali (rigo E21);
- contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta da parte del familiare (rigo E26 codice 6);
- versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare per la parte non dedotta dal familiare (rigo E30).
Per quanto concerne gli oneri detraibili, il contribuente potrà detrarre dall’imposta lorda le seguenti spese anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico:
- sanitarie (righi E1 e E3);
- per veicoli adattati per disabili (rigo E4);
- acquisto di cani guida (rigo E5);
- mutuo per acquisto abitazione principale ed entrambi i coniugi intestatari del mutuo e comproprietari dell’immobile (rigo E7);
- di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (rigo E8 a E10 codice 12);
- di istruzione universitaria (righi da E8 a E10 codice 13);
- per attività sportiva dei ragazzi (righi da E8 a E10 codice 16);
- per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da E8 a E10 codice 18);
- per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico (righi da E8 a E10 codice 32);
- per la frequenza di asili nido (righi da E8 a E10 codice 33);
- per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità permanente e non autosufficienza (righi da E8 a E10 codice 36, 38 e 39).
Il documento comprovante la spesa sostenuta può essere intestato al figlio e la relativa spesa potrà essere portata in deduzione/detrazione:
- dai genitori in misura pari al 50%;
- dai genitori in ragione dell’effettività della spesa sostenuta previa annotazione sul documento.
Se, invece, il documento è intestato al genitore, la detrazione compete esclusivamente al genitore intestatario del documento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN