Le collaborazioni lavorative dei familiari e il concetto di abitualità e prevalenza

Con la lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni precise in materia di prestazioni rese dai collaboratori familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale.

Il personale ispettivo, nella quotidiana attività di vigilanza finalizzata ad accertare la sussistenza dell’obbligo previdenziale, dovrà tenere conto necessariamente degli indici di abitualità e prevalenza di tali prestazioni lavorative ribaditi in tale circolare.

In alcune specifiche circostanze, quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time, l’occasionalità della prestazione può essere assunta come regola generale. Infatti è possibile ricondurre tale genere di prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte dettate da un obbligo di natura “morale”, cioè basata sul legame solidaristico e affettivo del familiare che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Negli altri casi il personale ispettivo dovrà fare ricorso ad un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione: sussistono infatti gli elementi di abitualità e prevalenza della prestazione quando un familiare viene impiegato per almeno 90 giornate annue, intese come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Trattasi di un indice sintomatico della non occasionalità della prestazione mutuato dall’art. 21, co. 6-ter del DL n. 269/2003, e valido per il settore artigiano ma che, per l’occasione, viene esteso ad agricoltura e commercio.

Nel settore del turismo, caratterizzato da attività aventi natura stagionale, l’indice dei 90 giorni annui dovrà essere parametrato in funzione della durata dell’attività stagionale. In pratica, per un datore di lavoro che opera per soli 90 giorni l’anno, le giornate di impiego del familiare che fanno scattare l’obbligo previdenziale diventano 22 (90:365 x 90 = 22 giorni).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce nella circolare che “l’indice delle 90 giornate non è destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”. Pertanto gli ispettori hanno facoltà di desumere gli indici di abitualità e prevalenza delle prestazioni lavorative dei collaboratori familiari attraverso altri elementi, purché debitamente motivati.

Tutte le indicazioni sopra fornite si riferiscono agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS; per quanto riguarda invece la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) dei collaboratori familiari dei settori artigianato, agricoltura e commercio, restano confermate le indicazioni fornite dalla lettera circolare n. 14184 del 5 agosto 2013: l’obbligo assicurativo scatta nei riguardi di una prestazione lavorativa ricorrente e non meramente accidentale, ossia ogni qualvolta il familiare sia impegnato per più di 10 giornate nel corso dell’anno.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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