Pagamenti tracciati in luogo della scheda carburante: detrazione IVA e deducibilità del costo

Con l’art.7 c.2 lett. p) del D.L. 70/2011 è stata introdotta la possibilità di evitare la compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il pagamento avvenga esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate. Resta il dubbio riguardo la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo.

La scheda carburante, introdotta nel lontano 1977 e modificata nel 1997, è nata come documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

È  utilizzata da imprenditori e professionisti per acquistare carburante per autotrazione da impianti stradali o autostradali e deve esser istituita mensilmente o trimestralmente, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’IVA.
È obbligatorio che contenga tutti i dati richiesti dall’art. 2 del DPR 444/1997, così come successivamente confermato dalla C.M. 205/1998.

Non stiamo ora ad elencare i requisiti del documento, ritenendo oramai note a tutti le modalità di compilazione e la forma che tale documento deve assumere.

Il Decreto Sviluppo ha aggiunto il comma 4 all’art. 1 del DPR 444/1997 prevedendo così l’abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, purché emesse da banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese ed organismi di investimento, ecc.; tali soggetti, infatti, sono tenuti alla comunicazione dei dati identificativi dei loro clienti.

L’esonero non riguarda il caso del pagamento effettuato tramite assegno bancario o postale, anche se questo è pur sempre uno strumento tracciabile.

Permane il dubbio sulla detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo in assenza del documento fiscale (fattura).

Nel sistema dell’IVA, infatti, la detrazione di cui all’art. 19 del DPR 633/72, dipende direttamente della fatturazione e della relativa registrazione del documento nel registro degli acquisti; tale regola è derogabile solamente in presenza di specifiche previsioni normative, qual è ad esempio il DPR 444/1997 in relazione agli acquisti di carburante, per i quali la “scheda” sostituisce a tutti gli effetti la fattura.

Nella fase di registrazione cumulativa degli acquisti di carburante, il soggetto passivo scorpora l’imposta e procede alla relativa annotazione nel registro IVA.

Mancando la scheda, si evince che la detrazione dell’IVA è preclusa.

Una recente Interrogazione parlamentare (n.5-0595 del 13 luglio scorso) si è interessata al caso, affermando tuttavia che, per la corretta procedura da intraprendere sarà necessario attendere precisazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.