Con opportune integrazioni nei documenti di spesa, sarà possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali sostenute anche prima dell’entrata in vigore della nuova detrazione Irpef con il D.L. 148/2017. Solo per l’anno 2017, è possibile portare in detrazione anche le spese documentate da fatture o scontrini non parlanti.
Debutta nel modello 730/2018 la possibilità per i contribuenti di detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
A comprovare il sostenimento della spesa per questa tipologia di alimenti deve essere la fattura o lo scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.
Tuttavia, considerato:
- che la disciplina che prevede la detraibilità degli alimenti a fini medici speciali è stata introdotta durante il 2017
- e che sono agevolate le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2017
se nella fattura o nello scontrino non sono indicati gli elementi sopra descritti, il contribuente può integrali indicando il proprio codice fiscale ovvero chiedere al rivenditore l’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.
Il Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 2001 è consultabile a questo link.
Documenti da conservare
Il contribuente che intende beneficiare della presente agevolazione deve conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN