L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina sulla tassazione agevolata dei premi di risultato e del welfare aziendale, in vista della compilazione della prossima dichiarazione dei redditi.
Ciò che venne sancito dalle legge del 28 dicembre 2015, n.208, articolo1, commi 182-190, in materia di detassazione dei premi risultato e di welfare aziendale, viene prorogato, adattato ed integrato anche nelle successive leggi di bilancio 2017 e 2018.
Per fare chiarezza si precisa che il suddetto comma 1 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF insieme alle relative addizionali del 10% da poter applicare a redditi derivanti da premi di risultato per incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità ed innovazione fino ad un importo di 2.000€, fatta accezione per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori, per le quali la soglia è di 2.500€.
Con la proroga della norma nelle successive leggi di bilancio, 2017 e 2018, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni.
Una prima novità è l’innalzamento del tetto massimo dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata che da 2.000€ passa a 3.000€ e a 4.000€ nel caso di coinvolgimento paritetico del dipendente nell’organizzazione del lavoro e se il contratto collettivo, aziendale o territoriale, è stato stipulato fino al 24 aprile 2017.
Inoltre, la novità sta anche nelle modalità di erogazione di tali premi, le quali possono essere:
- sotto forma di compensi, assoggettati quindi ad un’imposta sostitutiva del 10%;
- sotto forma di benefit, purché questo sia previsto nel contratto di secondo livello, che non saranno assoggettati a nessun tipo di imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
- sotto forma di auto aziendali, alloggi o fabbricati, prestiti o servizi di trasporto di presone. In questo caso, ex art. 51, comma 4 del Tiur, saranno soggetti ad imposizione ordinaria.
Ulteriori chiarimenti riguardo alle predette leggi di bilancio vengono divulgati dall’Agenzia delle Entrate mediante la circolare del 29 marzo 2018, la quale chiarisce che:
- non verranno considerati come inadempienze, e di conseguenza non verranno sanzionati, i ritardi di invio delle CU dovute alle verifiche di raggiungimento dell’obiettivo successivo al conguaglio delle ritenute;
- nel momento in cui si riscontra un incremento di produttività stabilito dal contratto di lavoro, il regime agevolato varrà utilizzato anche per l’eventuale acconto;
- la soglia dei redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, entro la quale si ha diritto ad usufruire di tale agevolazione viene innalzata da 50.000 a 80.000€;
- questo regime viene riconosciuto anche ai premi di gruppo qualora previsti da contratto;
- il nuovo regime è applicabile soltanto ai redditi maturati nel 2017;
- non fanno più parte del reddito da lavoro dipendente le polizze assicurative per malattie gravi o terapie di lungo corso.
Per quanto riguarda i soggetti che possono usufruire di tale agevolazione, parliamo di lavoratori dipendenti del settore privato che:
- abbiano un contratto a tempo determinato o indeterminato;
- abbiano percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili;
- abbiano una certificazione unica 2018 compilata nel punto 571 e in uno dei punti da 572 a 579.
Infine, per quanto riguarda la compilazione del modello 730, è utile precisare che il C4 è il rigo che si riferisce alle somme percepite per premi di risultato, la cui compilazione è obbligatoria anche per la determinazione del Bonus Irpef.
In generale comunque l’imposta sostituita viene applicata direttamente dal sostituto d’imposta a meno che il lavoratore non esprima, in forma scritta, la rinuncia a tale agevolazione o che il datore stesso ritenga la tassazione ordinaria favorevole per il dipendente in oggetto.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN