Diritto di rivalsa sui contributi previdenziali: sì o no? Chi e quando può dedurre? Ma soprattutto, è necessaria la rivalsa? È bene porsi queste domande per comprendere la differenza di opinioni in merito alla possibilità di deduzione dei contributi obbligatori in capo ai contribuenti.
Innanzitutto precisiamo che i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li ha versati; per un’analisi più approfondita, rinviamo all’articolo “Contributi previdenziali ed assistenziali: istruzioni per la deducibilità”.
La norma di riferimento è l’art. 10 D.P.R. n. 917/1986; al comma 1 lettera e) di tale articolo si indica che sono deducibili dal reddito complessivo “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti […]”.
Nonostante non siano fonti normative, anche le istruzioni del modello Redditi, a pagina 63, prevedono che “In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.”
Sul punto possiamo segnalare diverse sentenze che indicano la deducibilità in capo a colui che ha versato i contributi; se nulla di rilevante viene individuato in alcune sentenze (ossia deducibilità in capo al contribuente che sostiene l’onere per conto del familiare a carico – C.T. Terni n. 324 del 15 novembre 2016; C.R. Lazio n. 126 del 2007), una sentenza della C.P. di Lecco, la n. 242 del 26 giugno 2015, pone una interpretazione differente da quanto previsto nelle istruzioni al modello Redditi. Ossia, “Si tratta di facoltà (l’esercizio della rivalsa) il cui esercizio è lasciato alla discrezionale valutazione dell’imprenditore. Se la esercita, perde il diritto alla deduzione dal proprio reddito del contributo per il quale è stato rimborsato dal collaboratore al quale, di conseguenza, si trasmette il diritto alla deduzione. Se il diritto di rivalsa non viene esercitato la deducibilità rimane in capo all’imprenditore cioè colui che ha effettivamente sostenuto l’onere”. Proseguono i giudici: “[…] Le istruzioni per la compilazione del modello Unico (ora modello Redditi) richiamate dall’Agenzia delle Entrate quale sostegno del proprio operato, per loro natura costituiscono motivo inconsistente e destituito di legittimo fondamento”. Infatti, le istruzioni non possono derogare a fonti di diritto primarie e, laddove in contrasto, devono essere disapplicate.
Nonostante tale sentenza, non si ritiene applicabile l’orientamento, in quanto è una espressa disposizione normativa, il comma 2 dell’art. 10 D.P.R. n. 917/1986, a prevedere che “Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.”
Di conseguenza è possibile la deduzione in capo a colui che versa i contributi previdenziali solamente nell’ipotesi in cui il familiare sia fiscalmente a carico; al contrario, i contributi versati da una terza persona (ad esempio il titolare dell’impresa per conto del collaboratore) sono deducibili in capo al diretto interessato solamente se sia stata effettuata la rivalsa da colui che ne ha diritto.
Marco Beacco – Centro Studi CGN