L’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’accesso all’assegno di natalità, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, anche a favore dei figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone, tuttavia, la durata al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
Ne deriva che, conseguentemente all’introduzione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cd. Legge di Bilancio 2018, che si pone in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, a partire dal 1° gennaio 2018, l’istituto trova la sua disciplina in due distinte leggi:
- la Legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale;
- la Legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione.
Nello specifico, ai fini dell’accesso al beneficio, trovano applicazione i seguenti comuni principi:
- corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa;
- status giuridico dei richiedenti(cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari occorre attenersi alle disposizioni delle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
- residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
- importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);
- termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro 90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
- pagamento mensile dell’assegno;
- normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).
L’assegno spetta, inoltre, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.
Più nel dettaglio, la prestazione è riconosciuta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Inoltre, come precisato con il messaggio Inps n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario.
Per poter richiedere il contributo, pertanto, deve essere presentata preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
Con specifico riferimento alle modalità di presentazione della domanda, essa potrà essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso, al momento dell’istanza, contemporaneamente dei seguenti requisiti già indicati nella precedente circolare Inps n. 93/2015:
- valore ISEE;
- residenza in Italia;
- convivenza con il minore;
- cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016),
esclusivamente in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Successivamente all’accoglimento dell’istanza, sarà onere dell’Inps corrispondere il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda.
Infine, per quanto attiene alle cause di decadenza dall’assegno, l’Istituto ne interromperà l’erogazione a partire dal mese successivo alla tempestiva comunicazione di uno dei seguenti eventi:
- compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
- perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato