Per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Chiariamo quindi quali sono le spese che si considerano rimaste a carico e quali invece no.
In merito, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/86 stabilisce che sono detraibili, in quanto “si considerano rimaste a carico del contribuente, anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta“.
Per semplificare, quindi, si può dire che:
- se è rimasta a carico del contribuente, la spesa può essere portata in detrazione;
- se non è rimasta a carico del contribuente, la spesa non può essere detratta.
La locuzione “rimasta a carico” tuttavia non presuppone necessariamente che la spesa sia stata effettivamente sopportata dal contribuente ma solo che la norma la consideri tale.
Vediamo quali sono i casi in cui le spese si considerano normativamente rimaste a carico nonostante siano state rimborsate al contribuente.
Spese che si considerano rimaste a carico
Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
A proposito di quest’ultimo punto, è importante ricordare che, qualora i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non possono essere portate in detrazione. In merito, l’Agenzia delle entrate, con la Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E ha precisato che non assume rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola.
Ne deriva che se il contribuente ha versato contributi o premi che danno diritto alla deduzione o alla detrazione, non sarà possibile rinunciare a questo diritto per poter portare in detrazione integralmente le spese sanitarie sostenute.
Spese che non si considerano rimaste a carico
Contrariamente a quanto finora detto, non si considerano rimaste a carico del contribuente e quindi non possono essere portate in detrazione:
- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. Qualora il contribuente abbia versato contributi per un ammontare superiore a euro 3.615,20, sarà possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota della somma rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il limite di euro 3.615,20 e il totale dei contributi versati. Si ricorda che i contributi dedotti dal reddito sono riportati al punto 441 della CU 2018 mentre quelli versati in misura eccedente il limite di euro 3.615,20 sono indicati nel punto 442 della CU 2018.
Il principio fin qui adottato deve anche essere applicato nel caso di versamenti di contributi associativi alle società di mutuo soccorso, detraibili come noto nel limite di euro 1.291,14. Infatti, i sussidi erogati dalle società di mutuo soccorso per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comportano che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi.
Analogamente a quanto previsto per gli enti e le casse aventi finalità assistenziale, se i contributi associativi versati risultano di ammontare superiore al limite di euro 1.291,14 (importo massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione), le spese sanitarie ancorché rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN