L’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello 956-39/2018 presentata il 22 gennaio scorso, ha provveduto a fornire apposite indicazioni in merito al possesso di bitcoin, moneta virtuale che ultimamente è stata oggetto di attenzioni mediatiche.
Precedente orientamento
È doveroso ricordare che, con la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati. Inoltre, l’attività di intermediazione di valute tradizionali con valute virtuali costituisce attività rilevante ai fini Iva, Ires e Irap, con tutte le conseguenze del caso.
Nel caso di possesso da parte di persone fisiche ovvero di possesso di tali valute al di fuori dell’attività d’impresa, la tassazione non si applicava, mancando la funzione speculativa ([…] Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta. […]).
Nuovo orientamento
L’Agenzia ha fornito una interpretazione differente rispetto alla risoluzione sopra indicata, prevedendo ora che le operazioni di conversione delle criptovalute debbano essere assoggettate a tassazione se la giacenza media supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi intercorsi nel periodo d’imposta.
Di conseguenza la cessione di tali valute comporta l’insorgere di una plusvalenza di redditi diversi secondo l’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) del Tuir da dichiarare nel quadro RT del modello Redditi con imposta sostitutiva al 26%.
L’Agenzia è giunta a tale conclusione definendo il concetto di valuta virtuale prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera qq), del D.Lgs. 231/2007: “La rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Quadro RW e IVIE
In merito alla compilazione del quadro RW, l’Agenzia afferma che deve essere indicato l’importo del portafoglio composto da criptovalute in quanto gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, sono altresì estesi ai soggetti c.d. “operatori non finanziari” che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro. La compilazione avverrà indicando alla colonna 3 il codice 14 (“Attività estere di natura finanziaria”) ai soli fini del monitoraggio fiscale.
Non è invece dovuta l’imposta Ivafe, in quanto questa si applica solamente ai depositi e conti correnti di natura bancaria.
Marco Beacco – Centro Studi CGN