I contribuenti che hanno effettuato lavori di risparmio energetico che si sono conclusi prima del 30 marzo 2018 devono inviare, entro il 27 giugno 2018, all’Enea la documentazione necessaria per poter fruire della relativa detrazione Irpef. Ecco tutte le indicazioni operative per l’invio della comunicazione.
Ai fini della trasmissione, l’Enea ha avuto modo di precisare che non ha alcuna rilevanza la data effettiva della fine dei lavori in quanto il portale è attivo solo dal 30 marzo 2018. Per gli interventi il cui collaudo è antecedente, il termine di 90 giorni per l’invio dei dati decorre dalla data di attivazione del portale. L’inoperatività del portale dell’Enea può essere considerata causa di forza maggiore e la comunicazione, anche se tardiva, non rientra nell’ambito dell’istituto della remissione in bonis di cui al D.L. 16/2012 con i relativi adempimenti (versamento della sanzione di € 250 entro la prima dichiarazione modello Redditi il cui termine di presentazione ordinario scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione).
I documenti da presentare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per la spettanza della detrazione Irpef per interventi di risparmio energetico su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli per l’attività d’impresa o professionale, sono i seguenti:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “Decreto edifici” – D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al “Decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) relativa agli interventi realizzati.
La data di effettuazione dei pagamenti non ha alcun rilievo per l’individuazione della data di fine lavori dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea. La data di fine lavori coincide, invece, con il giorno del collaudo. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o a cura del tecnico che compila la scheda informativa. La dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione non è ritenuta valida.
L’alternativa dell’invio della documentazione a mezzo raccomandata vale solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.
I documenti da conservare e da esibire in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate sono i seguenti:
- originale della scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, a proposito del risparmio energetico, precisa che il contribuente privo della documentazione poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta. L’obbligo della comunicazione, infatti, decorre entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Anche gli interventi di ristrutturazione edilizia sono finiti sotto la lente dell’Enea per via dell’ultima Legge di bilancio (L. n. 205/2017). In quella sede, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stata disposta la trasmissione in via telematica all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione/recupero del patrimonio edilizio. Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che:
- la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Trattasi, in linea di massima, degli interventi indicati all’art. 16 bis, lett. h del DPR 917/86 (T.U.I.R.);
- la trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia, da non confondere con l’ecobonus, terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, dovrà avvenire tramite apertura di un apposito nuovo sito.
L’ENEA predisporrà il nuovo sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia circa:
- la tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione;
- le informazioni e i dati che devono essere trasmessi;
- le modalità e le relative tempistiche da rispettare.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN