Il sito web é uno strumento di comunicazione fondamentale per le aziende, ma quante tipologie di siti internet esistono e qual è il trattamento contabile e fiscale dei costi sostenuti per la loro realizzazione?
Nella generalità dei casi le aziende italiane utilizzano le seguenti tre tipologie di siti Internet:
- sito Internet vetrina;
- sito Internet pubblicitario;
- sito di commercio elettronico.
Il sito internet vetrina ha una funzione meramente informativa, fungendo sostanzialmente da brochure on line con lo scopo di illustrare ai visitatori l’attività dell’impresa. I costi relativi alla realizzazione del sito vetrina vanno tra le spese di rappresentanza e non é consentita la loro capitalizzazione ai fini civilistici. Dal punto di vista delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR, sono deducibili “nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività internazionale dell’impresa”.
Ai fini IVA sono, al contrario, non detraibili ai sensi dell’art. 19-bis1, lett. h) del DPR 633/1972.
Il sito internet pubblicitario ha lo scopo di far conoscere i prodotti/servizi offerti dall’azienda ai potenziali clienti del web. Solitamente all’interno di tale genere di siti sono presenti cataloghi on-line, offerte commerciali e promozioni di vario genere. I costi per la realizzazione dei siti internet pubblicitari vanno assimilati ai costi di pubblicità e, pertanto, sono deducibili anch’essi ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR. Tuttavia, come riportato nell’OIC24, possono anche essere capitalizzati qualora rispettino specifici requisiti. Il riferimento é a quei costi eccezionali e non ricorrenti sostenuti dall’azienda “con l’aspettativa di un importante e duraturo ritorno economico”.
Ai fini IVA sono totalmente detraibili.
Il sito di commercio elettronico ha lo scopo di consentire agli utenti di acquistare beni/servizi direttamente on-line. Nel caso in cui i costi sostenuti per la realizzazione di tali siti Internet abbiano come finalità quella di sviluppare l’attività commerciale dell’impresa, andranno iscritti in bilancio come oneri pluriennali (Voce B.I.3 – Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno). Invece nel caso in cui il sito Internet sia considerabile come un’espansione dell’attività aziendale in direzioni precedentemente non perseguite, i costi di realizzazione del sito andranno classificati tra i costi di impianto e ampliamento (Voce B.I.1 – Costi di impianto e ampliamento).
Dal punto di vista delle imposte dirette, nel caso in cui tali costi siano qualificati come oneri pluriennali, l’art. 103, comma 1 del TUIR stabilisce che la deducibilità delle quote di ammortamento del costo di utilizzazione di tali opere dell’ingegno sia limitata al 50%. Nel caso in cui siano iscritti in bilancio come “costi di impianto e ampliamento”, l’art. 108, comma 3 del TUIR stabilisce che le spese siano deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
In entrambi i casi é prevista l’intera detraibilità ai fini IVA.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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