Componente aggiuntiva: quando inserirla e quanto incide nel calcolo ISEE

Ai fini della compilazione della DSU e solo per alcune tipologie di ISEE è richiesto, se ricorre il caso, di includere, come componente aggiuntiva, soggetti esterni al nucleo familiare “standard” riportati nel quadro A. Il valore dell’ISEE della componente aggiuntiva viene sommato a quello del nucleo familiare del soggetto beneficiario della DSU. Qui di seguito chiariamo cos’è la componente aggiuntiva, quando viene compilata e quanto incide nel calcolo finale del valore ISEE.

Novità del DPCM 159 del 05/12/2013, la compilazione della componente aggiuntiva (quadro FC9 del modulo FC.4) è prevista nei casi di compilazione di:

  1. ISEE Minori

Si presenta quando la prestazione o il beneficio che si intende richiedere è rivolto ad un soggetto minorenne i cui genitori non sono tra loro né coniugati né conviventi: si compila il quadro D del modello che permette di indicare i dati del genitore non presente nel nucleo familiare.

Se tale genitore risulta essere coniugato e/o avere figli con persona diversa dall’altro genitore, è necessario considerare, ai soli fini delle prestazioni richieste, anche i suoi redditi e patrimoni compilando il quadro FC9 della componente aggiuntiva unitamente ai vari quadri del modulo FC.1.

  1. ISEE Università

In caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, è necessario compilare il quadro C andando ad individuare la situazione familiare dello studente beneficiario. Se lo studente non soddisfa i c.d. requisiti di autonomia ed i genitori non sono tra loro né coniugati né conviventi, per uno dei due genitori si compila il quadro D.

Anche in questo caso, come descritto sopra, se tale genitore risulta essere coniugato e/o avere figli con persona diversa dall’altro genitore, è necessario considerare, ai soli fini delle prestazioni richieste, anche i suoi redditi e patrimoni compilando il quadro FC9 della componente aggiuntiva.

  1. ISEE Socio-Sanitario Residenze

Compilato esclusivamente per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, questa tipologia di ISEE prevede il quadro E nel quale si vanno ad indicare anche eventuali figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare di cui al quadro A.

Per ciascuno di questi figli, se non ricorrono i casi di esclusione previsti dall’art. 6 comma e lettera b), verrà compilato il quadro della componente aggiuntiva.

N.B. Per tutte e tre le casistiche c’è sempre la possibilità, per la componente aggiuntiva, di ovviare alla compilazione del quadro FC9 inserendo il protocollo INPS della propria DSU, qualora ne sia in possesso.

Chiarito quindi cos’è la componente aggiuntiva e quando è necessario considerarla, cerchiamo ora di comprendere quanto questa vada ad incidere nel calcolo finale del valore ISEE specifico per la prestazione che si intende richiedere.

A tal proposito ci viene in aiuto l’Allegato 2 del Decreto dal quale si evincono calcoli diversificati a seconda che la componente aggiuntiva sia scaturita da:

  • un ISEE per minori o universitario;
  • un ISEE socio residenziale.

Per maggiori informazioni di calcolo, rimandiamo all’articolo “Modalità di calcolo dell’ISEE e franchigie applicate”.

Calcolo ISEE componente aggiuntiva in presenza di ISEE per minori o universitario

Il conteggio del valore ISEE del genitore non coniugato e non convivente segue le regole che qui sotto riportiamo:

  1. calcolare il valore della scala di equivalenza di tutto il nucleo familiare del genitore non convivente;
  2. calcolare il valore ISE riferito al solo genitore non convivente indipendentemente dai redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
  3. l’indicatore ISE va suddiviso inizialmente per la scala di equivalenza di cui al punto a) e moltiplicato poi per 0,3;
  4. il valore di cui al punto c) viene moltiplicato per un fattore di proporzionalità pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo.

N.B: I figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario, non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità.

Calcolo finale dell’ISEE della componente aggiuntiva: l’ammontare di cui alla lettera d), viene diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

L’ISEE ottenuto va infine sommato a quello “ordinario” del beneficiario ottenendo l’ISEE specifico per la prestazione richiesta.

Calcolo ISEE componente aggiuntiva in presenza di ISEE Socio Residenziale

La situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo del beneficiario viene calcolata secondo le seguenti modalità:

  1. calcolare il valore della scala di equivalenza di tutto il nucleo familiare del figlio non convivente;
  2. calcolare il valore ISE riferito al solo figlio indipendentemente dai redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
  3. l’ISE ottenuto va diviso per il parametro della scala di equivalenza di cui alla lettera a);
  4. al valore di cui al punto c), sottrarre 9.000 euro;
  5. se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2 (ottenendo il valore ISEE della componente aggiuntiva). Se la differenza è negativa, la componente aggiuntiva non viene considerata nel calcolo finale dell’ISEE per il beneficiario.

Per maggior comprendere i calcoli sopradescritti, invitiamo alla visione degli esempi pratici.

Giulia Breda – Centro Studi CGN