Definite le modalità attuative per consentire ai soggetti che beneficiavano del regime previsto dalla legge n. 238/2010 di chiedere il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016, a causa dell’opzione per il regime speciale degli impatriati esercitata, ai sensi del comma 4, articolo 16, D.Lgs. 147/2015.
L’Agenzia delle entrate, infatti, col provvedimento 20 aprile 2018, Prot. n. 2018/ 85330, dà appunto attuazione alla disposizione prevista dall’articolo 8-bis, D.L. 148/2017, stabilendo le operative per ottenere il rimborso delle maggiori somme versate.
Perché si è giunti a questo provvedimento? Come noto, la legge di stabilità 2016 aveva prorogato al 31 dicembre 2017 le agevolazioni previste dalla legge n. 238/2010 soltanto per i contribuenti che fossero rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015. In alternativa alla previsione innanzi descritta, era stato anche stabilito che i contribuenti in possesso dei requisiti potevano optare per l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 16, comma 4, D.Lgs. n. 147/2015.
In sede di conversione in legge n. 172/2017 del D.L. n. 148/2017, l’articolo 8-bis, modificando il comma 4 dell’articolo 16, ha stabilito che l’opzione produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020. Stante quanto sopra indicato, per il periodo d’imposta in corso al 2016, continuano ad essere applicate le disposizioni previste dalla legge n. 238/2010. Ne deriva che, per l’anno 2016, i redditi di lavoro dipendente, ovvero i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, percepiti dai cosiddetti lavoratori “contro-esodati”, concorrono a formare il reddito nella misura del 20% per le lavoratrici, e del 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall’articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015, per i lavoratori impatriati. In altri termini, l’Agenzia delle entrate ha indicato le modalità attraverso le quali i lavoratori che avevano assoggettato a tassazione il reddito percepito nel 2016 nella misura del 70% (misura prevista per i lavoratori impatriati, ex D.Lgs. n. 147/2015) possono ora chiedere la restituzione delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quelle che avrebbero dovuto all’Erario. Pertanto, col provvedimento del 20 aprile sopra ricordato, le donne potranno chiedere il rimborso del 50% e cioè della differenza tra il 70% (base imponibile effettivamente assoggettata a Irpef) e il 20% (base imponibile che avrebbero dovuto invece assoggettare a imposizione se avessero applicato la legge n. 238/2010) mentre gli uomini del 40% (differenza tra 70% e 30%) .Il provvedimento inoltre stabilisce che, per recuperare le maggiori imposte versate, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016 dovranno:
- presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
- presentare un’istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata.
In entrambi i casi, afferma l’Agenzia delle entrate, è indispensabile che il contribuente conservi “la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio”.
Per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, poiché esonerati, l’unica modalità per recuperare le maggiori imposte versate rimane la presentazione della sola istanza di rimborso considerato che non possono presentare alcuna dichiarazione integrativa.
Sono considerate valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento Prot. 2018/85330 sopra ricordato.
Si ricorda che l’istanza di rimborso può essere presentata in carta libera all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.
Un fac-simile dell’istanza è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tra i “Modelli da presentare agli uffici”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN