Dopo aver delineato le condizioni per applicare la tassazione del reddito estero sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in questo articolo affrontiamo il tema della tassazione dei redditi percepiti da contribuenti dipendenti delle Organizzazioni internazionali.
Redditi e pensioni
Per comprendere come e se applicare la tassazione su tali tipologie reddituali, bisogna verificare se vi sia il cd. “Accordo di Sede” volto a disciplinare, sul piano giuridico, i rapporti tra uno Stato (ospitante) e una Organizzazione la cui sede è ubicata (ospitata) nel territorio del primo. Nella sostanza, tale accordo di sede limita la sovranità nazionale dello Stato ospitante. L’art. 41 del D.P.R. n. 601 datato 29 settembre 1973 afferma che “Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”; nel caso in cui l’Accordo di Sede non preveda una esenzione, verrà applicata la tassazione dello Stato ospitante.
Nello specifico, la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318, prevede che i funzionari dell’Onu, compresi nelle categorie individuate dal segretario generale, godano dei privilegi e delle immunità ivi elencati, tra i quali l’esenzione da ogni imposizione sui trattamenti ed emolumenti a essi corrisposti dalla stessa Onu. Detto principio è rinvenibile anche nella risoluzione del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario” del 10 febbraio 2000, n. 11.
Ciò non significa, però, che tali redditi non subiscono alcuna tassazione, in quanto l’Organizzazione applica su di essi una tassazione che è definitiva, ossia non necessita di una tassazione nel singolo Stato.
Per quanto riguarda i redditi da pensione, la stessa Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, sopra indicata, prevede l’esenzione da imposta solamente per gli emolumenti corrisposti ai funzionari dipendenti, specificando che opera fintantoché i funzionari siano in servizio; ne consegue che, a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’Organizzazione, le pensioni da essa erogate a soggetti residenti in Italia saranno ordinariamente assoggettate alla tassazione Irpef secondo le disposizioni ordinarie, con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito (risoluzione n. 11 datata 10 febbraio 2000).
Monitoraggio fiscale
Come indicato nella circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, “[…] si fa presente che l’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. In particolare, tale disposizione ha del tutto esonerato dall’obbligo di compilazione del modulo RW, non soltanto con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero: le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso Organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato – come si legge nella relazione illustrativa della norma – da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. Per effetto dell’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici; […]”.
Come indicato nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 “[…] nella risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, è stato specificato che tale condizione deve sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento considerando che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del quadro RW (ossia l’esistenza all’estero degli investimenti).” Tuttavia, con la Legge europea 2013, “[…] l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero”.
L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.
Possiamo pertanto individuare due fattispecie nelle quali il contribuente perderà l’esonero dagli obblighi di monitoraggio:
- il contribuente non rientra nelle specifiche condizioni previste dagli accordi internazionali ratificati dall’Italia con l’Organizzazione internazionale, e
- al raggiungimento dell’età pensionabile, decadendo in tal caso tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati.
Marco Beacco – Centro Studi CGN