A differenza delle spese sostenute per la frequenza di università statali, per le quali non è previsto un limite massimo di spesa detraibile, per quelle sostenute per le Università private tale limite esiste ed è stabilito annualmente da apposito Decreto.
Si tratta, in particolare, delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-03-2018 il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione che individua i limiti massimi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017.
Come è noto, infatti, le spese di istruzione sono detraibili anche nella dichiarazione dei redditi 2018 di imminente compilazione in misura pari al 19%.
Il provvedimento di cui sopra è stato adottato in base all’articolo 15 comma 1, lettera e, Tuir, che prevede la detrazione Irpef delle spese sostenute “per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali” e considerando la disciplina e l’area geografica.
Per l’anno 2017 restano comunque confermati gli importi detraibili delle spese universitarie non statali stabiliti per le annualità precedenti.
In particolare possono beneficiare del bonus fiscale le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico, o per la partecipazione a corsi di dottorato, di perfezionamento, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello e ad istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.
Inoltre sono detraibili le spese di istruzione sostenute dagli studenti fuori corso per gli anni oltre il corso legale di laurea, in quanto il corso legale di laurea non incide sulla possibilità di fruire della detrazione.
Per le spese per la frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare n. 18/E/2016).
Infine, per quanto attiene i documenti di spesa da conservare, per dimostrare il corretto sostenimento delle spese sarà necessario conservare i bollettini bancari o postali recanti gli importi pagati nel corso del 2017.
Gli importi massimi per il 2018, diversificati in relazione alle singole aree disciplinari del corso e alle zone geografiche per le spese delle università private sostenute nel 2017, sono quindi i seguenti:
Confermati i limiti di detrazione anche per i corsi post-laurea:
Agli importi esposti nelle tabelle deve essere aggiunta, per il calcolo definitivo della detrazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
Fabrizio Tortelotti