Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Come dovranno comportarsi forfettari e minimi di fronte a questa importante novità?
Oltre ai soggetti IVA non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, restano specificamente esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014.
I soggetti forfettari e minimi ammessi ai regimi agevolati continueranno a emettere le fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. 244/2007.
Mentre dal lato attivo il quadro normativo e procedurale è chiaro, dal lato passivo, vale a dire per quanto concerne l’accettazione e la ricezione delle fatture in tale formato, occorre formulare alcune riflessioni.
Sul piano procedurale il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 che disciplina la trasmissione delle fatture elettroniche sancisce quanto segue:
- l’equiparazione nell’ambito dei destinatari tra coloro che rientrano nei regimi agevolati di vantaggio cd dei minimi, forfetario e dell’agricoltura ai consumatori finali. Per tali soggetti l’emittente dovrà procedere a valorizzare il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale “0000000” anziché inserire il codice a 7 cifre derivante dalla preregistrazione del soggetto passivo;
- la ricezione della fattura avverrà tramite un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure consegnando copia informatica o analogica.
Per gli stessi soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati sopra richiamati, la data di ricezione del documento coincide con quella di messa a disposizione della fattura nell’area riservata, così come avviene per i “consumatori finali”. Quest’ultima disposizione marca la differenza rispetto ai soggetti passivi che operano al di fuori dei suddetti regimi e che ricevono la fattura nell’area riservata soltanto alla data di effettiva presa visione. Si tratta di una differenza che si giustifica con la circostanza che i “minimi” e i “forfetari” non esercitano la detrazione IVA. Si conferma così la diversa rilevanza riconosciuta all’acquisizione della fattura elettronica di acquisto da parte di questi ultimi rispetto alla generalità dei soggetti passivi IVA.
In definitiva per i soggetti ammessi ai regimi agevolati:
- dal lato attivo sono esonerati dall’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e possono continuare con le modalità finora adottate;
- dal lato passivo possono ritirare alternativamente la fattura in formato analogico oppure recuperare dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate la fattura in formato elettronico.
È anche il caso di tener presente il diverso regime fiscale adottato in quanto:
- per i contribuenti in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito, è irrilevante la ricezione delle fatture elettroniche per via dell’applicazione diretta del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito, rendendo di fatto ininfluente la documentazione delle spese sostenute;
- per i soggetti in regime di vantaggio la documentazione del costo è in ogni caso essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
I contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari dovranno, tra l’altro, continuare a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo (analogico).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN