Se vi sono elementi di incoerenza nella dichiarazione, il rimborso del credito risultante dal modello 730 è bloccato dall’Agenzia delle Entrate. È questo, in sintesi, il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2018/127084 che ha approvato i relativi criteri per effettuare i controlli sui modelli 730/2018 che presentano un credito a rimborso.
La norma da cui deriva il provvedimento di cui sopra è l’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014 secondo cui “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Quali dichiarazioni possono essere “bloccate”?
I controlli preventivi possono essere effettuati:
- sulle dichiarazioni modificate (rispetto a quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate) e trasmesse direttamente dai contribuenti o tramite il proprio sostituto d’imposta;
- sulle dichiarazioni presentate attraverso i Caf o i professionisti abilitati (articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014).
Non viene effettuato il controllo preventivo, al contrario, sulle dichiarazioni precompilate che il contribuente accetta senza operare alcuna modifica dopo che si è autenticato al sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali (Password e PIN).
Quali sono i criteri utilizzati per il blocco delle dichiarazioni?
Secondo il Provvedimento delle Entrate in esame, lo scostamento significativo di importi risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, la presenza dati non coerenti rispetto a quelli inviati dai datori di lavoro e dai terzi (per gli oneri) e la presenza di situazioni di rischio individuate dall’Agenzia negli anni precedenti costituiscono motivo di incoerenza e quindi di “preventivo controllo”.
Stante la genericità con cui sono esposte le regole sopra indicate, si può sostenere che il provvedimento non si preoccupa di individuare criteri specifici ma delinea soltanto il perimetro con cui applicare i controlli, e cioè:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN