È stato prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Approfondiamo le novità in materia introdotte dal nuovo Governo.
Al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, l’ultima legge di bilancio, all’art. 1, co. 917, aveva stabilito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione. In particolare con decorrenza dall’1.7.2018 era stato previsto:
- l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica l’acquisto di detti carburanti effettuati presso impianti di distribuzione;
- l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti;
- l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Per andare incontro alle esigenze degli operatori, il D.L. 28.6.2018 n. 79 in commento ha disposto il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 all’1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Il rinvio dell’obbligo di emettere la fattura elettronica si porta dietro anche l’obbligo previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.
Dal D.L. 79/2018 deriva che, fino al 31.12.2018, i soggetti passivi IVA potranno continuare a documentare gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione con le modalità finora previste, quali:
- la scheda carburante di cui al DPR 444/1997 che verrà abrogata a partire dall’1.1.2019;
- in alternativa all’utilizzo della scheda carburante, il pagamento dei rifornimenti deve avvenire mediante i mezzi tracciabili indicati all’art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73).
Da un’altra visuale è possibile affermare che, a seguito dell’emanazione del D.L. 79/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto dall’1/7/2018, con le modalità di cui al provvedimento n. 89757 del 30/4/2018, esclusivamente per le cessioni di benzina e gasolio effettuate in ambito B2B diverse da quelle realizzate presso impianti stradali di distribuzione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30.4.2018, n. 8, ha avuto modo di chiarire che l’obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica non riguarda i seguenti casi:
- cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.;
- cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione ai quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA, la spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso (es. scheda carburante) o mediante emissione facoltativa della fattura elettronica.
In caso di fatturazione elettronica delle operazioni, diversamente da quanto previsto per la scheda carburante, la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura elettronica. È comunque possibile inserire tali elementi, in via facoltativa, nella sezione “Altri dati gestionali” del file della fattura elettronica ordinaria.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN