Spesa carburante solo con mezzi tracciabili

Il DL 28.6.2018 n. 79 si è limitato a prorogare all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Il decreto non è intervenuto sugli altri aspetti introdotti dalla legge di bilancio. Ne consegue che dal 1.7.2018 è entrato definitivamente in vigore, ai fini della validità fiscale, l’obbligo di tracciabilità degli acquisti di carburante.

Volendo riepilogare i termini della questione, è il caso di ricordare che l’art. 1, co. 922 e 923, L. n. 205/2017 ha stabilito, con decorrenza dall’1.7.2018, l’obbligo di subordinare il pagamento dei rifornimenti all’utilizzo dei mezzi tracciabili, ai fini di:

  • detrarre l’IVA assolta in relazione all’acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72);
  • dedurre il costo sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

Ai fini della deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta sarà necessario l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento quali:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate;

emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 – 923 della L. 205/2017).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.4.2018 n. 73203 ha individuato gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti. Si tratta dei seguenti strumenti:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al RD 21.12.33 n. 1736 e al DPR 14.3.2001 n. 144;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
    • addebiti diretti;
    • bonifici bancari o postali;
    • bollettini postali;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano l’addebito in conto corrente.

La novità da evidenziare nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 è la circostanza che sono idonei ai fini in esame anche i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/1973.

Gli strumenti di pagamento indicati sono da considerare idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti così come affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8.

Con riguardo agli esercenti impianti di distribuzione di carburante si segnala il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 924 della L.205/2017).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN