Rimpatriati, domande per la mini voluntary entro luglio

Scadenza fissata al 31 luglio 2018 per l’accesso alla cd. “mini voluntary disclosure”. In data 13 giugno, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 12/E/2018 che fornisce le indicazioni sulla regolarizzazione delle violazioni relative al monitoraggio fiscale e dichiarativo connessi alle attività finanziarie e somme detenute nello Stato estero nel quale veniva prestata l’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma.

La circolare fa seguito al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° giugno (riportante le disposizioni di attuazione dell’art. 5-septies D.L. n. 148/2017 e approvazione del modello, istruzioni per l’accesso alla procedura) e alla risoluzione n. 43/E istitutiva del codice tributo.

La circolare n. 12/E indica che “Per l’accesso alla procedura è quindi sufficiente che i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall’articolo 5-septies si siano verificati per almeno un periodo di imposta potenzialmente regolarizzabile (per l’individuazione delle annualità rientranti nell’ambito applicativo della procedura si rinvia al paragrafo 3), non essendo invece necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia ovvero che la condizione di non operatività dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio spettante ai frontalieri permangano ancora per il 2017.”

Il periodo d’imposta “potenzialmente regolarizzabile” è determinato sulla base della decadenza o meno dei termini per la contestazione e per l’accertamento delle violazioni oggetto della procedura. Ciò significa che se il contribuente, ritornato ad essere fiscalmente residente in Italia dal 2010, alla data del 6 dicembre 2017 avesse ancora attività (sempre se originate da attività di lavoro dipendente/autonomo) nello stato estero, potrà presentare la procedura sia per le annualità rientranti in via ordinaria nell’ambito applicativo della stessa (dal 2012 al 2016) ma anche per le ulteriori annualità 2010 e 2011 per cui opera il raddoppio dei termini.

Requisiti soggettivi

Come chiarito nel documento di prassi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della procedura, questo è circoscritto alle seguenti categorie di contribuenti:

  • persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all’estero e iscritte all’ AIRE;
  • persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).

Alla procedura possono accedere altresì gli eredi delle categorie di contribuenti sopra indicati.
Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre far riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio della “maggior parte del periodo di imposta”, ordinariamente corrispondente a 183 giorni.

Requisiti oggettivi

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5-septies possono essere regolarizzate le “attività depositate” e le “somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio” all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 148 del 2017), per le quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990.

Non rientrano quindi nell’ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente. Deve trattarsi infatti di:

  • attività e somme che derivano da redditi di lavoro prodotti nel medesimo Stato in cui le stesse sono depositate o detenute, rientranti nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) e/o lettera d), del TUIR, disciplinate rispettivamente dagli articoli 49 e 50 (lavoro dipendente) e dall’articolo 53 (lavoro autonomo) del TUIR;
  • somme derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, così come richiesto dal comma 1;
  • le violazioni dichiarative commesse “ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse” attività oggetto di regolarizzazione (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef, Ivafe).

Versamento importi

La procedura si perfeziona con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione, ovvero se il valore al 31 dicembre 2016 fosse pari a zero, occorrerà considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell’anno precedente al 2016.

ll contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento  del 1° giugno 2018.
Il versamento dell’importo delle somme dovute avverrà con modello F24 Elide utilizzando il codice tributo “8080” e sarà effettuato:

  • in unica soluzione entro il 30 settembre 2018;
  • in tre rate mensili di pari importo (in tal caso la prima rata dev’essere versata comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3% annuo).

Marco Beacco – Centro Studi CGN